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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 1363 - Comm. Trib. Prov. Torino

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - Procedura prevista per la contestazione - Obbligatorietà - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento di un costo dedotto dal contribuente. Secondo la decisione, tale disconoscimento rientrava nell'abuso del diritto, poiché l'Ufficio contestava l'utilizzo di una figura giuridica formalmente lecita ma concretamente impiegata per conseguire vantaggi fiscali indebiti. In questa situazione l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la procedura speciale prevista dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000: contestare preventivamente le ragioni dell'abuso, concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare chiarimenti e difese e valutare specificamente tali osservazioni.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato annullato perché l'Ufficio non ha rispettato la procedura obbligatoria prevista dall'art. 10-bis. In particolare, nell'atto impositivo avrebbe dovuto indicare, a pena di nullità, le ragioni specifiche per cui i chiarimenti e le difese del contribuente non erano stati ritenuti meritevoli di accoglimento; non era sufficiente limitarsi a dichiarare che erano stati esaminati. La violazione della procedura comporta la nullità e l'annullamento dell'avviso.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente deve ricevere una contestazione preventiva con un termine di 60 giorni per comunicare chiarimenti e difese; l'accertamento deve indicare specificamente le ragioni per cui tali chiarimenti non sono stati accolti, a pena di nullità.

    Quando il disconoscimento di un costo è fondato sull'abuso del diritto, l'Amministrazione deve seguire la procedura antielusiva speciale. Il contraddittorio preventivo e la motivazione specifica dell'atto sugli argomenti del contribuente sono obbligatori; la loro omissione determina la nullità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione contesta non l'illiceità formale di un'operazione, ma l'uso di un negozio giuridico lecito per ottenere un vantaggio fiscale indebito, la contestazione può rientrare nell'abuso del diritto e deve seguire l'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
  • Prima dell'accertamento il contribuente deve ricevere una contestazione adeguatamente motivata e disporre di almeno 60 giorni per presentare osservazioni, chiarimenti e difese.
  • L'Ufficio deve rispondere in modo concreto e specifico alle osservazioni del contribuente nell'atto finale; una motivazione generica o la sola attestazione dell'avvenuto esame delle difese non è sufficiente.
  • La violazione della procedura prevista dall'art. 10-bis, quando applicabile, costituisce un vizio sanzionato con la nullità dell'avviso di accertamento e può condurre al suo annullamento.
  • Non ogni disconoscimento di un costo costituisce automaticamente abuso del diritto: occorre verificare se la contestazione riguarda effettivamente un vantaggio fiscale indebito ottenuto mediante l'utilizzo strumentale di una figura giuridica lecita.

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