Sentenza del 24/11/2017 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Redditi d'impresa- Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio. (Artt. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54 comma 2 D.P.R. 633/1972)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta illegittima nella parte in cui ha sommato al reddito ricostruito l’importo dell’avviamento. L’avviamento, non essendo stato ceduto e non avendo prodotto un introito, non costituisce una sopravvenienza attiva né un ricavo imponibile. Pertanto, non può essere incluso nella base imponibile IRES/IRAP e IVA. L’accertamento deve essere conseguentemente rideterminato escludendo tale importo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi mediante il costo del venduto maggiorato del ricarico. L’Ufficio aveva aggiunto al risultato così determinato anche un importo relativo all’avviamento, contabilizzato tra i conti di reddito, sebbene tale avviamento non fosse stato ceduto e non avesse generato alcun incasso per la società. La contribuente ha contestato l’inclusione di tale importo nella base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
Consente la ricostruzione analitico-induttiva del reddito sulla base di elementi presuntivi, come il costo del venduto e il ricarico, ma impone che gli elementi utilizzati rappresentino effettivi componenti positivi di reddito.
Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
Consente la rettifica dell’IVA sulla base di ricavi o operazioni imponibili effettivamente realizzati; un avviamento non ceduto e privo di introito non può costituire imponibile IVA.
Massime di principio
- Nella ricostruzione induttiva dei ricavi, l’Amministrazione può utilizzare il costo del venduto maggiorato del ricarico, ma non può includere somme meramente contabili prive di un effettivo incasso o di una concreta realizzazione economica.
- L’iscrizione dell’avviamento nei conti di reddito non determina automaticamente l’esistenza di una sopravvenienza attiva imponibile: occorre verificare che vi sia stata una cessione o un altro evento che abbia prodotto un effettivo componente positivo di reddito.
- La base imponibile IRES, IRAP e IVA deve riflettere componenti economicamente realizzati e fiscalmente rilevanti; non è sufficiente la sola contabilizzazione dell’importo.
- Quando l’Ufficio utilizza una metodologia analitico-induttiva, ogni elemento aggiuntivo rispetto al risultato del calcolo deve essere autonomamente giustificato e collegato a un ricavo o provento effettivo.
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