Sentenza del 24/11/2017 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni
Indennità di maternità - Titolarità del diritto di percezione - Rilevanza ai fini della determinazione del reddito - Superamento del limite - Detrazione per coniuge a carico - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl superamento, da parte della moglie, del limite reddituale previsto per essere considerata fiscalmente a carico, determinato anche includendo l'indennità di maternità, escludeva il diritto del marito alle detrazioni per coniuge a carico e alle deduzioni degli oneri relativi al coniuge. La pretesa del contribuente è stata pertanto respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza fiscale dell'indennità di maternità percepita dalla moglie ai fini della determinazione del suo reddito complessivo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'indennità non dovesse essere imputata alla lavoratrice, poiché materialmente corrisposta tramite l'azienda datrice di lavoro, e che pertanto la moglie dovesse continuare a essere considerata fiscalmente a carico. La decisione ha invece chiarito che titolare del diritto alla percezione dell'indennità è la lavoratrice; l'azienda svolge soltanto il ruolo di "adiectus solutionis causa", cioè di soggetto incaricato del pagamento. L'indennità deve quindi concorrere alla formazione del reddito della lavoratrice.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle detrazioni per coniuge a carico
Il diritto alla detrazione dipende dal mancato superamento, da parte del coniuge, del limite di reddito previsto dalla legge. Nel calcolo rilevano i redditi imputabili al coniuge, compresa l'indennità di maternità quando ne è titolare la lavoratrice.
Disciplina fiscale delle deduzioni degli oneri relativi al coniuge
Le deduzioni per oneri riferibili al coniuge non sono spettanti quando il coniuge supera il limite reddituale richiesto per essere considerato fiscalmente a carico.
Massime di principio
- Per stabilire a chi debba essere imputato un reddito conta la titolarità sostanziale del diritto alla prestazione, non il soggetto che materialmente effettua il pagamento.
- Il datore di lavoro che anticipa o versa una prestazione previdenziale può agire soltanto come intermediario del pagamento, senza diventare titolare del reddito.
- Le indennità percepite dal coniuge devono essere considerate nel calcolo del reddito rilevante per verificare la condizione di familiare fiscalmente a carico, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
- Se, includendo una prestazione come l'indennità di maternità, il coniuge supera il limite reddituale previsto, vengono meno sia la detrazione per coniuge a carico sia le deduzioni collegate agli oneri relativi a quel coniuge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1363 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 2487 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →