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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni

Indennità di maternità - Titolarità del diritto di percezione - Rilevanza ai fini della determinazione del reddito - Superamento del limite - Detrazione per coniuge a carico - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il superamento, da parte della moglie, del limite reddituale previsto per essere considerata fiscalmente a carico, determinato anche includendo l'indennità di maternità, escludeva il diritto del marito alle detrazioni per coniuge a carico e alle deduzioni degli oneri relativi al coniuge. La pretesa del contribuente è stata pertanto respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rilevanza fiscale dell'indennità di maternità percepita dalla moglie ai fini della determinazione del suo reddito complessivo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'indennità non dovesse essere imputata alla lavoratrice, poiché materialmente corrisposta tramite l'azienda datrice di lavoro, e che pertanto la moglie dovesse continuare a essere considerata fiscalmente a carico. La decisione ha invece chiarito che titolare del diritto alla percezione dell'indennità è la lavoratrice; l'azienda svolge soltanto il ruolo di "adiectus solutionis causa", cioè di soggetto incaricato del pagamento. L'indennità deve quindi concorrere alla formazione del reddito della lavoratrice.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle detrazioni per coniuge a carico

    Il diritto alla detrazione dipende dal mancato superamento, da parte del coniuge, del limite di reddito previsto dalla legge. Nel calcolo rilevano i redditi imputabili al coniuge, compresa l'indennità di maternità quando ne è titolare la lavoratrice.

  • Disciplina fiscale delle deduzioni degli oneri relativi al coniuge

    Le deduzioni per oneri riferibili al coniuge non sono spettanti quando il coniuge supera il limite reddituale richiesto per essere considerato fiscalmente a carico.

Massime di principio

  • Per stabilire a chi debba essere imputato un reddito conta la titolarità sostanziale del diritto alla prestazione, non il soggetto che materialmente effettua il pagamento.
  • Il datore di lavoro che anticipa o versa una prestazione previdenziale può agire soltanto come intermediario del pagamento, senza diventare titolare del reddito.
  • Le indennità percepite dal coniuge devono essere considerate nel calcolo del reddito rilevante per verificare la condizione di familiare fiscalmente a carico, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
  • Se, includendo una prestazione come l'indennità di maternità, il coniuge supera il limite reddituale previsto, vengono meno sia la detrazione per coniuge a carico sia le deduzioni collegate agli oneri relativi a quel coniuge.

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