Sentenza del 24/11/2017 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Varese
Contabilizzazione rimanenze finali - Valutazione commessa - Durata infrannuale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta contabilizzazione delle rimanenze finali e la valutazione di una commessa d'opera. L'Amministrazione finanziaria riteneva che la commessa dovesse essere qualificata come ultrannuale, presumibilmente sulla base del ritardo nell'emissione dei documenti da parte del direttore dei lavori o del collaudatore, con conseguente applicazione di criteri di valutazione diversi. La società sosteneva invece che dovesse rilevare la durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera, originariamente infrannuale, e non i tempi materiali impiegati per completare gli adempimenti amministrativi, indipendenti dalla sua volontà e dal suo controllo.
La decisione
È stata riconosciuta la correttezza del comportamento della società. Il mancato rispetto dei termini di lavorazione o il ritardo del direttore dei lavori e del collaudatore nell'emissione dei documenti non possono modificare la durata contrattuale della commessa ai fini della sua qualificazione come infrannuale o ultrannuale. In sede di bilancio, gli amministratori hanno quindi correttamente applicato il criterio di valutazione al costo previsto dal principio contabile e dalla normativa fiscale del TUIR per le commesse infrannuali.
Norme richiamate
Principi contabili applicabili alla valutazione delle commesse
La durata della commessa deve essere individuata sulla base della durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera, non sulla base di ritardi amministrativi o di adempimenti successivi non imputabili all'impresa.
TUIR – disciplina fiscale delle opere, forniture e servizi di durata infrannuale
Per una commessa contrattualmente infrannuale è applicabile il criterio fiscale previsto per tale categoria, senza che la tardiva emissione dei documenti amministrativi la trasformi in una commessa ultrannuale.
Massime di principio
- Per qualificare una commessa come infrannuale o ultrannuale occorre fare riferimento alla durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera.
- I ritardi del direttore dei lavori, del collaudatore o di altri soggetti incaricati degli adempimenti amministrativi non modificano, di per sé, la durata fiscale e civilistica della commessa.
- Non è corretto imputare alla società conseguenze contabili o fiscali derivanti da circostanze estranee alla sua volontà e al suo controllo.
- La valutazione delle rimanenze deve essere coerente con la qualificazione della commessa risultante dal contratto e dalla concreta struttura dell'incarico, documentando eventuali ritardi non imputabili all'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1363 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 2487 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →