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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Varese

Contabilizzazione rimanenze finali - Valutazione commessa - Durata infrannuale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta contabilizzazione delle rimanenze finali e la valutazione di una commessa d'opera. L'Amministrazione finanziaria riteneva che la commessa dovesse essere qualificata come ultrannuale, presumibilmente sulla base del ritardo nell'emissione dei documenti da parte del direttore dei lavori o del collaudatore, con conseguente applicazione di criteri di valutazione diversi. La società sosteneva invece che dovesse rilevare la durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera, originariamente infrannuale, e non i tempi materiali impiegati per completare gli adempimenti amministrativi, indipendenti dalla sua volontà e dal suo controllo.

La decisione

È stata riconosciuta la correttezza del comportamento della società. Il mancato rispetto dei termini di lavorazione o il ritardo del direttore dei lavori e del collaudatore nell'emissione dei documenti non possono modificare la durata contrattuale della commessa ai fini della sua qualificazione come infrannuale o ultrannuale. In sede di bilancio, gli amministratori hanno quindi correttamente applicato il criterio di valutazione al costo previsto dal principio contabile e dalla normativa fiscale del TUIR per le commesse infrannuali.

Norme richiamate

  • Principi contabili applicabili alla valutazione delle commesse

    La durata della commessa deve essere individuata sulla base della durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera, non sulla base di ritardi amministrativi o di adempimenti successivi non imputabili all'impresa.

  • TUIR – disciplina fiscale delle opere, forniture e servizi di durata infrannuale

    Per una commessa contrattualmente infrannuale è applicabile il criterio fiscale previsto per tale categoria, senza che la tardiva emissione dei documenti amministrativi la trasformi in una commessa ultrannuale.

Massime di principio

  • Per qualificare una commessa come infrannuale o ultrannuale occorre fare riferimento alla durata contrattuale dell'esecuzione dell'opera.
  • I ritardi del direttore dei lavori, del collaudatore o di altri soggetti incaricati degli adempimenti amministrativi non modificano, di per sé, la durata fiscale e civilistica della commessa.
  • Non è corretto imputare alla società conseguenze contabili o fiscali derivanti da circostanze estranee alla sua volontà e al suo controllo.
  • La valutazione delle rimanenze deve essere coerente con la qualificazione della commessa risultante dal contratto e dalla concreta struttura dell'incarico, documentando eventuali ritardi non imputabili all'impresa.

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