Sentenza del 24/11/2017 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
A.S.D. - Regime agevolativo - Presupposti. (Art. 2 L. 398/1991)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima: la mancanza di una concreta e verificabile partecipazione democratica dei soci alla gestione dell'ASD consente di negare l'applicazione delle agevolazioni fiscali. Gli ulteriori elementi indicati hanno rafforzato il quadro indiziario, evidenziando caratteristiche organizzative e commerciali non coerenti, nel caso concreto, con la natura agevolata dell'associazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato la spettanza del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, in particolare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 398/1991, ritenendo insussistenti i presupposti sostanziali dell'ente. La contestazione si fondava su una serie di fatti incontestati ritenuti incompatibili con l'effettiva democraticità della partecipazione dei soci alla gestione dell'associazione. Tra gli elementi ulteriormente valorizzati figuravano l'esistenza di un dominio internet dell'associazione, l'ampiezza dei pacchetti di servizi e offerte rivolti agli iscritti della palestra e il rilevante ammontare delle spese pubblicitarie sostenute.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 398/1991
Il regime agevolativo non si applica automaticamente in base alla sola forma giuridica dell'associazione, ma richiede la sussistenza effettiva dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina, tra cui una reale organizzazione associativa e democratica.
Massime di principio
- Per accedere o mantenere un regime fiscale agevolato, un'associazione deve dimostrare non solo il rispetto formale dello statuto, ma anche l'effettivo funzionamento democratico: convocazione e partecipazione dei soci, assemblee reali, verbalizzazioni attendibili e concreta possibilità di incidere sulla gestione.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare una pluralità di indizi, valutati nel loro insieme, per verificare se l'ente sia realmente associativo oppure costituisca, sostanzialmente, un'attività commerciale organizzata.
- La presenza di un sito internet, di campagne pubblicitarie significative e di numerosi pacchetti commerciali non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni, ma può assumere rilievo quando, insieme ad altri elementi, evidenzi una gestione imprenditoriale non coerente con la natura associativa dichiarata.
- La qualifica formale di ASD e l'iscrizione nei registri non sono, da sole, sufficienti a garantire l'agevolazione: occorre conservare documentazione idonea a provare la vita associativa effettiva e la partecipazione dei soci.
- In caso di contestazione, l'ente dovrebbe poter dimostrare la distinzione tra attività istituzionale rivolta ai soci e attività commerciale, nonché la coerenza tra statuto, prassi gestionale, comunicazione pubblicitaria e concreta organizzazione dell'attività.
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