Cassazione Penale, Sentenza n. 30525/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per diffamazione per frasi contenute in un decreto di non convalida/sequestro (attribuzioni quali "iperattivista", "immarcescibile", "vista bionica" ecc.). I motivi di cassazione contestavano: (1) l'assenza di rilevanza offensiva delle espressioni e la mancata applicazione della scriminante dell'art. 51 c.p. (diritto di critica/adempimento del dovere); (2) vizi sull'elemento soggettivo (dolo); (3) mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità; (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di merito (confermando che le espressioni erano denigratorie e che il diritto di critica o l'adempimento del dovere non potevano scriminare la condotta, nonché che per la diffamazione è sufficiente il dolo generico). Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (termine prescrizionale decorso il 10 gennaio 2025). Ha respinto il ricorso quanto agli effetti civili (responsabilità civile confermata) e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.600 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma del reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e il dolo generico richiesto da questa fattispecie con riferimento alle espressioni del decreto.
art. 61 n. 9 e n. 10 cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate in sede di primo grado; la Corte di Cassazione non ha ritenuto preminenti tali questioni nel decidere sulla prescrizione.
Causa di giustificazione (adempimento del dovere/esercizio del diritto di critica): la Corte ha precisato che tale scriminante può operare in ambito extraprocessuale o per attori di parte, ma non può giustificare espressioni denigratorie inserite in un provvedimento giudiziario quando trascendono la funzione stessa dell'atto.
Norma relativa alle espressioni nell'ambito del contraddittorio processuale: la Corte ha ritenuto che l'art. 598 non fosse pertinente al caso del giudice autore del provvedimento, suggerendo che il legislatore ha inteso differenziare il ruolo del giudice rispetto alle parti.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha osservato che, pur invocata, tale causa non è stata riconosciuta e che comunque la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole all'imputato.
Riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria elencati nel codice di rito: la sentenza osserva che gli atti giurisdizionali contengono di norma valutazioni che possono risultare dure ma devono restare funzionali alla decisione.
art. 321 comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle motivazioni del decreto; la Corte ha valutato che il decreto avrebbe divagato dal compito di valutare la richiesta di convalida per criticare la persona dell'ufficiale di polizia giudiziaria.
art. 111 Cost.
Richiamato per sottolineare l'importanza della motivazione del provvedimento giurisdizionale quale requisito dello Stato di diritto.
art. 101 Cost.
Richiamato per affermare la funzione costituzionale della magistratura e la necessità che gli atti giudiziari restino entro i confini della giurisdizione.
Richiamato per il rapporto fra giudicato penale e procedimenti disciplinari; la Corte ha sottolineato che la sentenza penale ha efficacia nel procedimento disciplinare e non viceversa.
Riferimento alla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati: la sentenza distingue la tutela disciplinare (prestigio e decoro) dalla tutela penale (beni giuridici protetti dal diritto penale).
Potere del giudice d'impugnazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha esercitato tale potere per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 3-bis D. Lgs. n. 109/2006
Citato in relazione al proscioglimento disciplinare per scarsa rilevanza: la Corte ha precisato che il proscioglimento disciplinare non vincola il giudice penale.
Massime di principio
- Gli atti giurisdizionali sono generalmente 'iure' volti a esercitare la funzione giurisdizionale: tuttavia, se il contenuto motivazionale trascende la funzione e assume carattere denigratorio personale (argumentum ad hominem) può integrare reato di diffamazione.
- Il diritto di critica e l'adempimento del dovere (art. 51 c.p.) non scriminano espressioni che non siano strettamente pertinenti, veritiere e contenute nella continenza espressiva; la tracimazione in attacchi personali non è coperta.
- Per il reato di diffamazione non è richiesta la prova di un 'animus diffamandi' specifico: è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che le espressioni possano ledere la reputazione quando divulgate.
- La responsabilità disciplinare e quella penale sono autonome: un proscioglimento disciplinare non vincola automaticamente il giudice penale e viceversa.
- La prescrizione può estinguere il reato anche quando, sul piano del merito, la condotta sia ritenuta penalmente rilevante; la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole rispetto al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità.
- In caso di atti pubblici o di provvedimenti ufficiali, è necessario valutare il contesto, la platea dei destinatari e la pertinenza dei giudizi espressi: la funzione dell'atto limita la legittimità di espressioni denigratorie.
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