Cassazione Civile, Ordinanza n. 33674/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva pignorato i crediti vantati da una società debitrice nei confronti di un istituto di credito terzo pignorato. La banca, dopo aver reso dichiarazione positiva di quantità, aveva rappresentato che il credito pignorato era già vincolato da sequestro disposto in sede penale e poi aveva versato le somme al Fondo Unico Giustizia in adempimento di un obbligo di legge. Nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione parziale dell'importo al creditore procedente. La banca aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, ma il Tribunale l'aveva rigettata. In cassazione la banca ha proposto ricorso con due motivi avverso la sentenza del Tribunale, ma dalla decisione non emerge il contenuto specifico di tali motivi, perché la Corte ha esaminato prioritariamente la procedibilità del ricorso e non il merito delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di produzione di una copia autentica della sentenza impugnata recante l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con indicazione della data e del numero identificativo. La copia depositata era un duplicato informatico privo di tali dati, sicché non era possibile verificare l'esatta esistenza giuridica e identificazione del provvedimento impugnato né la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca contro l'ordinanza di assegnazione.
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, munita dell'attestazione di pubblicazione con data e numero, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale e per il deposito delle memorie.
art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18.10.2010 n. 179 conv. in L. 221/2012
La disposizione è richiamata per chiarire che l'equivalenza all'originale delle copie informatiche non elimina la necessità dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 24.6.2014 n. 90 conv. in L. 11.8.2014 n. 114
È richiamato per la modifica normativa che ha introdotto la disciplina sulle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la copia autentica del provvedimento impugnato deve recare l'attestazione della cancelleria attestante l'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data e del numero identificativo attribuito dal sistema.
- La produzione di un duplicato informatico o di una copia estratta dal fascicolo telematico non è sufficiente se manca l'attestazione di pubblicazione, perché la Corte deve poter verificare direttamente l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato e i suoi estremi identificativi.
- Le dichiarazioni delle parti o dei difensori non possono sostituire l'attestazione di cancelleria circa pubblicazione, data e numero della sentenza, trattandosi di dati che devono risultare da documentazione idonea ai fini dell'art. 369 c.p.c.
- Quando la copia del provvedimento impugnato è priva degli estremi di pubblicazione, la mancata verificabilità della tempestività dell'impugnazione comporta l'improcedibilità del ricorso.
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