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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33674/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva pignorato i crediti vantati da una società debitrice nei confronti di un istituto di credito terzo pignorato. La banca, dopo aver reso dichiarazione positiva di quantità, aveva rappresentato che il credito pignorato era già vincolato da sequestro disposto in sede penale e poi aveva versato le somme al Fondo Unico Giustizia in adempimento di un obbligo di legge. Nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione parziale dell'importo al creditore procedente. La banca aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, ma il Tribunale l'aveva rigettata. In cassazione la banca ha proposto ricorso con due motivi avverso la sentenza del Tribunale, ma dalla decisione non emerge il contenuto specifico di tali motivi, perché la Corte ha esaminato prioritariamente la procedibilità del ricorso e non il merito delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di produzione di una copia autentica della sentenza impugnata recante l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con indicazione della data e del numero identificativo. La copia depositata era un duplicato informatico privo di tali dati, sicché non era possibile verificare l'esatta esistenza giuridica e identificazione del provvedimento impugnato né la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la copia autentica del provvedimento impugnato deve recare l'attestazione della cancelleria attestante l'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data e del numero identificativo attribuito dal sistema.
  • La produzione di un duplicato informatico o di una copia estratta dal fascicolo telematico non è sufficiente se manca l'attestazione di pubblicazione, perché la Corte deve poter verificare direttamente l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato e i suoi estremi identificativi.
  • Le dichiarazioni delle parti o dei difensori non possono sostituire l'attestazione di cancelleria circa pubblicazione, data e numero della sentenza, trattandosi di dati che devono risultare da documentazione idonea ai fini dell'art. 369 c.p.c.
  • Quando la copia del provvedimento impugnato è priva degli estremi di pubblicazione, la mancata verificabilità della tempestività dell'impugnazione comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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