Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo: a) il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) la mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e coerente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era adeguata sia sul diniego della lieve entità, avendo valorizzato il dato ponderale della sostanza sequestrata (2,7 kg di hashish con circa 411 grammi di principio attivo), sia sul trattamento sanzionatorio, ritenuto proporzionato al disvalore del fatto e già ridotto per il rito abbreviato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per il reato di detenzione a fini di spaccio contestato e confermato in sentenza
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ipotesi di lieve entità da valutare con giudizio globale sugli elementi del fatto, non riconoscibile quando il dato ponderale e le caratteristiche della condotta esprimano un traffico non lieve
rito abbreviato, con conseguente riduzione della pena già operata nel giudizio di merito
criteri di commisurazione della pena richiamabili dal giudice per motivare la graduazione sanzionatoria
le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di assenza di elementi positivi e gravità del fatto
condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto e dare conto delle ragioni per cui eventuali dati favorevoli non compensano i profili di maggiore offensività.
- La lieve entità non può essere riconosciuta quando il quantitativo di droga e il principio attivo evidenziano un traffico di dimensioni non modeste, anche se non siano indicati altri elementi aggravanti specifici.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente quando richiami i criteri dell'art. 133 c.p. o la gravità del reato; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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