Cassazione Penale, Ordinanza n. 04857/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 c.p., commesso il 19 marzo 2021. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in quanto il fatto sarebbe stato di palese tenuità. Ha inoltre richiamato la novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, affermando che essa avrebbe ampliato l'ambito applicativo dell'istituto, innalzando il limite di pena e attribuendo rilievo alla condotta successiva al fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse già svolto una valutazione approfondita della condotta dell'imputato ai fini dell'art. 131-bis c.p., escludendone l'applicabilità sia per la gravità della condotta, anche successiva alla commissione del reato, sia alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è stato giudicato non confrontarsi con tale ratio decidendi, perché proponeva solo una diversa lettura della gravità del fatto limitata alle modalità commissive e si limitava ad affermare in modo apodittico la scarsa entità del danno, senza indicare specifici vizi motivazionali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna, richiamata come titolo della responsabilità penale dell'imputato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenga il fatto non particolarmente tenue, anche considerando il comportamento complessivo dell'imputato, compresa la condotta successiva al fatto.
Criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto e della sua non particolare tenuità ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente quale novella che avrebbe ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p., anche valorizzando la condotta successiva al fatto.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente prospettare una generica diversa valutazione della gravità del fatto.
- L'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza i criteri dell'art. 133 c.p. e considera il comportamento complessivo dell'imputato, non limitandosi alle sole modalità commissive del reato.
- La condotta successiva alla commissione del fatto può essere rilevante nella valutazione della particolare tenuità, sicché il giudice può negare l'istituto in presenza di un contegno complessivo non compatibile con una minima offensività.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando lamenta vizi motivazionali in modo apodittico e non indica specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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