Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30384/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo: (i) errata valutazione della gravità indiziaria e mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5 (quantitativi e natura della sostanza, unicità dell'episodio, modesta somma di denaro rinvenuta pari a 20 euro, assenza di attività continuativa di spaccio); (ii) vizio della motivazione circa le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., contestando l'attribuzione di negatività della personalità senza elementi concreti e l'uso dell'abitualità in assenza di recidiva o aggravamento; il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione sulla continuità lavorativa dal 2024 per sostenere la sua situazione abitativa; (iii) difetto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata rispetto ai fatti contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo la custodia cautelare è stata sostituita con la misura dell'obbligo di dimora: l'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione e mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio del provvedimento impugnato. La Corte ha ricordato che l'interesse residuo può sussistere solo se l'impugnazione devolve l'accertamento delle condizioni di applicabilità della misura personale (artt. 273 e 280 c.p.p.) o mira all'equa riparazione per ingiusta detenzione (art. 405, comma 1-bis), ma non quando i motivi riguardino le esigenze cautelari o la scelta tra diverse misure (art. 275). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse, non è stata disposta la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Il Procuratore Generale aveva peraltro osservato che, pur condividendo alcune censure sulla possibile riqualificazione ex art. 73, comma 5, la custodia era comunque sostenuta da elementi quali la violazione del divieto di dimora recentemente imposta, pendenze omogenee ammesse dall'indagato e l'affermazione dello stesso di essere privo di fissa dimora.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Articolo qui invocato per la contestazione del traffico/detenzione di stupefacenti; la parte censura la mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 (ipotesi meno grave per modesti quantitativi e modalità), mentre la Corte rileva che tale questione, pur meritevole di valutazione, non è decisiva per l'ammissibilità del ricorso sopperita dalla sopravvenuta misura sostitutiva.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma sulle esigenze cautelari; il ricorrente contestava la sussistenza di tali esigenze (pericolo di fuga, reiterazione, ecc.), mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari anche alla luce di precedenti violazioni del divieto di dimora e di condotte connesse.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Prevede l'interesse quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse quando la misura cautelare impugnata è stata sostituita prima della decisione.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte precisa che, dopo la cessazione della misura, l'interesse all'impugnazione può persistere solo se essa devolve l'accertamento sulla sussistenza di tali condizioni.

  • codice di procedura penale, art. 280

    Riguarda rimedi e criteri sulle misure cautelari personali; citato assieme all'art. 273 come ambito decisivo che, se devoluto al giudice, può giustificare interesse residuo dopo la cessazione della misura.

  • codice di procedura penale, art. 275

    Norma sulla scelta della misura cautelare; la Corte osserva che i motivi attinenti alla scelta tra diverse misure o alla loro proporzionalità non sono idonei a fondare il diritto all'equa riparazione o a mantenere interesse dopo la cessazione della misura impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 405, comma 1-bis

    Prevede la possibilità di richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte segnala che tale rimedio può giustificare interesse residuo solo se l'impugnazione devolve accertamenti circa la legittimità della misura (artt. 273 e 280) e non quando i motivi riguardano mera proporzionalità o scelta tra misure.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene sostituita o revocata prima della decisione, il ricorso avverso quella misura può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che l'impugnazione verte sulle condizioni di applicabilità della misura (artt. 273 e 280 c.p.p.) o miri all'equa riparazione per ingiusta detenzione (art. 405, comma 1-bis).
  • Le censure relative alla proporzionalità della misura o alla scelta tra diverse misure (art. 275 c.p.p.) in genere non preservano l'interesse del ricorrente una volta che la misura cautelare è stata sostituita; tali questioni vanno sollevate tempestivamente e, se rilevanti, devolute al giudice dei merito prima della cessazione della misura.
  • La possibile riqualificazione del fatto alla luce del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 (per modesti quantitativi o modalità) può sostenere argomenti difensivi in merito alla gravità indiziaria, ma non è di per sé sufficiente a mantenere l'interesse ad impugnare se la misura è stata sostituita, salvo che si chieda espressamente l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura.
  • Per contrastare efficacemente le affermazioni del giudice circa la personalità o le esigenze cautelari (es. assenza di fissa dimora, inserimento in circuiti criminali, pendenze omogenee), è utile produrre prova documentale puntuale (contratti di lavoro, certificazioni di residenza, elementi che smentiscano la pericolosità) e sollevare tempestivamente tali allegazioni nel merito.
  • Il giudice può tenere conto anche di precedenti violazioni di prescrizioni cautelari (es. divieto di dimora) e di confessioni o ammissioni dell'indagato nel motivare la misura; tali elementi possono mantenere la portata cautelare anche quando altri elementi (quantitativi ridotti, somma modesta) inducono a valutazioni mitigatrici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.