Cassazione Penale, Sentenza n. 17651/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Due motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazione della ricostruzione circa la disponibilità della droga e degli oggetti rinvenuti (contestata la pertinenzialità del cortiletto e sostenuta la possibile ipotesi di occultamento da parte di terzi, supportata da rilievi fotografici che dimostrerebbero un'intercapedine e più vie di accesso); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che il Tribunale non avrebbe ancorato il pericolo di reiterazione a dati concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica della logica e della presenza o meno di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non consente una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la riconducibilità della sostanza e del materiale a Simone (accesso al cortiletto tramite porta finestra indicato dallo stesso indagato, edifici insistenti sullo stesso cortile, implausibilità dell'ipotesi di occultamento da parte di terzi, atteggiamento nervoso dell'indagato). Analogamente, il Tribunale aveva ancorato il pericolo di reiterazione a elementi concreti: notevole quantità della sostanza, presenza di materiali per il confezionamento e numerosi precedenti dell'indagato. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato quale norma processuale di riferimento per il procedimento (ordinanza del Tribunale del riesame). Indica la modalità di pronuncia dell'ordinanza in sede di riesame
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Norma sostanziale relativa al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale è stata contestata la condotta dell'indagato
Disciplina la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha precisato che in sede di cassazione tale valutazione è sindacabile solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prognosi del rischio di recidiva deve fondarsi su una valutazione concreta della fattispecie, comprensiva della gravità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (richiami a Sez. 2 n. 27866/2019, Sez. 5 n. 11250/2018 e altre)
Sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sui motivi d'appello; conferma che la cassazione può intervenire solo per manifesta illogicità o violazione delle norme che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in materia di misure cautelari: può censurare la motivazione del giudice del merito solo se vi è violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione stessa
- Per l'attribuzione della disponibilità di stupefacenti trovati in luogo contiguo all'abitazione, rilevano elementi quali l'accesso riconosciuto dall'indagato, la contiguità dei luoghi, la presenza di materiali per il confezionamento e circostanze comportamentali (es. nervosismo); l'insieme di tali elementi può costituire grave indizio
- L'ipotesi di occultamento da parte di terzi deve essere plausibile in base agli elementi concreti: se la ricostruzione dei terzi richiede condotte altamente improbabili o contraddice massime di esperienza, il giudice può ritenerla non credibile
- La valutazione prognostica del pericolo di reiterazione va motivata con riferimento a dati concreti: gravità del fatto, quantità della sostanza, modalità di detenzione, presenza di strumenti per lo spaccio e precedenti specifici del soggetto
- In sede di impugnazione è necessario indicare profili di manifesta illogicità o violazioni normative della motivazione per sperare in un accoglimento in Cassazione; la semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti è in genere inammissibile
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