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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43833/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ricorre avverso la conferma di condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 461 c.p., articolando quattro motivi principali: 1) mancata nomina dell'interprete/traduzione degli atti per presunta insufficiente conoscenza dell'italiano; 2) contestazione della configurabilità del reato di falso (art. 497-bis) per presunta grossolanità della falsificazione del passaporto, limitata a una modifica a penna della data di scadenza; 3) censura sulla responsabilità per il reato di falsificazione di moneta (art. 461 c.p.), sostenendo che le matrici sarebbero appartenute a un ospite e non a lui e che al massimo avrebbe avuto comportamento negligente; 4) vizi di motivazione nella commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, rigetta la doglianza ritenendola manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato la conoscenza dell'italiano mediante elementi indiretti (denuncia in italiano, contratto di locazione in italiano sottoscritto, trascrizione dell'udienza con dichiarazioni in italiano, soggiorno in Italia dal 2011, possesso codice fiscale, partecipazione all'appello senza interprete). Sugli altri motivi rileva l'apoditticità e genericità delle censure: la tesi del falso "grossolano" non è adeguatamente motivata né fondata su precise risultanze processuali e l'offensività del falso si valuta rispetto alla capacità di ingannare il consociato medio; le dichiarazioni difensive circa le matrici false sono state ritenute inattendibili dalla Corte di merito con specifiche argomentazioni non confutate nel ricorso; la commisurazione della pena è stata adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'assistenza dell'interprete o la traduzione degli atti fondamentali non è automatica per il mero status di straniero: è necessaria solo se l'imputato è accertatamente ignorante della lingua del processo; l'accertamento può fondarsi anche su elementi indiretti che dimostrino la conoscenza sufficiente per comprendere i fatti dell'accusa e seguire il processo.

  • art. 497-bis c.p.

    Norma sul falso in documenti di identificazione; l'offensività del falso va valutata con riguardo alla capacità di trarre in inganno il consociato medio, non alla possibilità che le forze dell'ordine ne rilevino la falsità.

  • art. 461 c.p.

    Norma sulla falsificazione di moneta; la responsabilità richiede congrua valorizzazione delle prove e il giudice di merito può ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'imputato se motivate con argomentazioni logiche e basate sulle risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006 (Hermi c. Italia)

    Principi richiamati: interpretazione uniforme secondo cui il diritto all'interprete/traduzione presuppone l'effettiva incapacità di comprendere la lingua del processo; dalle fonti sovranazionali emerge che l'imputato deve comprendere la dimensione fattuale dell'accusa, non necessariamente le tecnicalità giuridiche, che spettano al difensore illustrare.

Massime di principio

  • La nomina dell'interprete o la traduzione degli atti non è dovuta automaticamente per il solo fatto che l'imputato sia straniero: il giudice deve accertare l'effettiva mancanza di conoscenza della lingua del processo, potendo usare anche elementi indiretti (documenti, atti, testimonianze, comportamento processuale).
  • Per valutare se un documento è falso 'offensivo' della pubblica fede non è decisiva la possibilità che le forze dell'ordine lo rilevino come tale, ma la sua idoneità a ingannare il consociato medio.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni probatorie sviluppate dal giudice di merito; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
  • La credibilità delle dichiarazioni dell'imputato può essere valutata e confutata dal giudice di merito con argomentazioni logiche basate sulle risultanze processuali; la sola allegazione di una diversa spiegazione fattuale non basta se non supportata da elementi probatori.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti in assenza di vizi di motivazione o di errori di diritto; il giudizio di merito sulle prove è vincolante salvo profili di illogicità, contraddittorietà o omessa valutazione di elementi rilevanti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la cassazione può irrogare condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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