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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12237/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 16/11/2023 che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili. Contestava soprattutto: (i) violazione degli artt. 129, comma 2 e 530 c.p.p., sostenendo che dalle prove risultava in modo evidente l'irrilevanza penale del fatto e che avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), perché la Corte aveva dato per consumata la truffa il 22/11/2015 ma al tempo stesso aveva ritenuto i fatti risalenti a giugno 2013, con conseguente mancata considerazione che la perdita del capitale era effetto di successiva normativa di risoluzione bancaria; (iii) travisamento della prova circa la sottoscrizione dei questionari MIFID (date e congruità) e la descrizione della persona offesa; (iv) mancata valutazione di motivi di appello; (v) rilievo sull'insussistenza dei presupposti per la responsabilità civile (art. 578 c.p.p. e art. 2043 c.c.), sostenendo che, in ogni caso, la responsabilità sarebbe da attribuire alla banca e non al singolo dipendente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per i primi quattro motivi, ritenendo che la Corte d'appello, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, non abbia svolto l'esame approfondito del compendio probatorio richiesto ai fini della pronuncia sulle statuizioni civili (richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, Sezioni Unite). Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e il rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio sulla responsabilità civile. Il ricorso è stato quindi in parte accolto. La richiesta della parte civile di liquidazione delle spese è stata rigettata perché la sua memoria non ha apportato contributi utili alla decisione; il quinto motivo del ricorrente è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha considerato la disciplina sulla declaratoria della causa estintiva e sull'assoluzione: rilevando che l'art. 129 deve coordinarsi con la necessità, in presenza di parte civile e di condanna in primo grado, di un esame probatorio approfondito prima di confermare statuizioni civili quando venga dichiarata la prescrizione

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione ai casi di proscioglimento per particolare tenuità o irrilevanza penale; il ricorrente sosteneva che la prova dimostrava l'irrilevanza penale del fatto

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata rispetto ai motivi di impugnazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di incoerenza e travisamento probatorio

  • art. 578 c.p.p.

    Norma che regola l'azione civile nel processo penale: la Corte ha evidenziato l'obbligo del giudice d'appello di compiere un esame approfondito del compendio probatorio ai fini della responsabilità civile, anche quando è sopravvenuta la prescrizione

  • art. 622 c.p.p.

    Applicato per disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, una volta che gli effetti penali sono fermi e residuano solo questioni civili

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità extracontrattuale; la Cassazione ha però rinviato la decisione sull'aspetto risarcitorio al giudice civile senza decidere nel merito

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per giustificare la separazione delle giurisdizioni e la tutela dell'equo processo nella scelta di rinviare le questioni civili al giudice naturale

  • Direttiva 25 ottobre 2012, art. 16 (protezione delle vittime)

    Citado per sottolineare che la decisione di trasferire la cognizione delle questioni civili al giudice civile non è incompatibile con le garanzie a favore delle vittime

  • Giurisprudenza di legittimità: Sezioni Unite, n. 35490/2009 (Tettamanti) e n. 22065/2021 (Cremonini)

    Principio richiamato: quando in appello viene dichiarata estinzione del reato e risulta presente parte civile dopo una condanna in primo grado, il giudice d'appello è tenuto a un esame approfondito del materiale probatorio ai fini civili e non può limitarsi all'economia processuale

Massime di principio

  • Se in appello viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione ma esiste una statuizione civile, il giudice d'appello deve comunque svolgere un esame approfondito del compendio probatorio ai fini della responsabilità civile prima di confermare le statuizioni civili.
  • Quando il ricorrente manifesta interesse a mantenere gli effetti della prescrizione (non rinuncia), le questioni civili residue possono essere devolute al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • Incongruenze temporali o travisamenti della prova (es. date di sottoscrizione di documenti come questionari MIFID, momento di conoscibilità del dissesto bancario) costituiscono motivo idoneo a far ritenere la motivazione contraddittoria e a giustificare annullamento limitato agli effetti civili.
  • La perdita patrimoniale eventuale dovuta a interventi normativi successivi (es. modifiche nella gestione delle crisi bancarie) può essere rilevante per escludere la consapevolezza colpevole dell'agente al momento del fatto: occorre distinguere ciò che era prevedibile allora da eventi successivi sopravvenuti.
  • La parte civile che chiede liquidazione delle spese in Cassazione deve fornire contributi argomentativi utili alla decisione; mera adesione alle conclusioni del P.G. o memorie generiche non giustificano condanna alle spese.
  • Per chi subisce una pronuncia penale di estinzione ma vuole comunque ottenere l'accertamento dell'innocenza ai fini civili, resta l'opzione della rinuncia alla prescrizione/amnistia; in assenza di rinuncia, il rimedio più prudente è il rinvio al giudice civile.

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