Cassazione Penale, Sentenza n. 34671/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli contestando l'omissione o mera apparenza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. (calunnia). Ha sostenuto che i giudici hanno reiterato acriticamente la valutazione del primo grado, senza considerare l'alternativa versione fornita dalla imputata (di aver riportato notizia da terzi e di non essere consapevole dell'innocenza della persona offesa). Ha poi depositato motivi aggiunti lamentando l'assenza di accertamenti su presunti sinistri stradali e sulla manomissione del contatore, e facendo osservare che i giudici si sono concentrati solo su condotte di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la conclusione sulla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, valorizzando elementi quali la coincidenza temporale della segnalazione con un'udienza di vicinato, la dichiarazione resa dalla ricorrente di essere "sicurissima", e le versioni plurime e incongruenti sulle fonti di conoscenza. La Corte ha precisato che in materia di valutazione delle prove il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito salvo illogicità manifesta della motivazione. I motivi aggiunti sono stati travolti dall'inammissibilità dei motivi principali. È stata condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile Mario Coticelli. La Corte ha inoltre ritenuto che la prescrizione non fosse maturata.
Norme richiamate
la formula normativa richiede che chi denuncia sappia l'innocenza dell'incolpato
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'elemento soggettivo della calunnia non può consistere nel dolo eventuale: è necessaria la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I motivi aggiunti sono travolti dall'inammissibilità dei motivi principali e non possono essere esaminati separatamente se l'impugnazione principale è inammissibile
Base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e per l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto colposo o infondato
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce in astratto di far valere cause di non punibilità in Cassazione
Richiamato per la valutazione dell'operatività ratione temporis delle modifiche normative sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che, con le sospensioni, la prescrizione non fosse ancora maturata
Massime di principio
- Il reato di calunnia richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato; il dolo eventuale non è sufficiente.
- Le valutazioni di merito sulla credibilità e sul 'foro interno' dell'imputato spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- La Corte di cassazione non può rivedere le prove né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito: motivi che chiedono una riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- Motivi generici, che non espongono censure giuridiche concrete e circostanziate, sono dichiarati inammissibili; anche i motivi aggiunti dipendono dall'ammissibilità dei motivi principali.
- L'inammissibilità del ricorso può impedire di sollevare talune questioni (p.es. cause di non punibilità) in Cassazione; la prescrizione va valutata tenendo conto delle norme temporali e delle sospensioni intervenute.
- La parte che propone ricorso infondato o manifestamente colposo può essere condannata alle spese e a sanzioni verso la Cassa delle ammende; la parte civile costituita può ottenere la rifusione delle proprie spese nel grado.
Testo integrale
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