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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10624/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento di somme asseritamente dovute per lavori eseguiti in subappalto in un cantiere di San Cassiano. La società debitrice ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il pagamento di euro 93.574,00 effettuato il 6 luglio 2010 doveva considerarsi a saldo di un diverso rapporto relativo al cantiere di San Cassiano, mentre il creditore ha sempre sostenuto che quella somma fosse invece imputabile ad altri rapporti pregressi, in particolare ai lavori svolti a Monopoli. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo che, in difetto di indicazione del debito da estinguere, il pagamento dovesse imputarsi al debito più oneroso e più antico relativo a Monopoli ai sensi dell’art. 1193, secondo comma, c.c. La Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che il pagamento del 6 luglio 2010 fosse inequivocabilmente riferito al cantiere di San Cassiano, in base alla coincidenza temporale con la chiusura dei lavori, alla contabilità prodotta e a elementi presuntivi, e che la diversa imputazione successiva operata dal creditore non fosse idonea a spostare il significato del pagamento. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della motivazione per apparenza e illogicità ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. Ha insistito, in particolare, sul fatto che i lavori di San Cassiano erano stati quantificati in euro 74.321,76, mentre la somma pagata era di euro 93.574,00, e che quella somma era stata indicata nella fattura come acconto riferito al diverso cantiere di Monopoli, sicché la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare documenti e fatti storici decisivi e avrebbe applicato in modo contraddittorio la disciplina dell’imputazione del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e settimo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso l’esame di un fatto storico decisivo, cioè l’effettivo importo dei lavori eseguiti nel cantiere di San Cassiano, pari a euro 74.321,76 e non a euro 93.574,00, e che la motivazione fosse illogica e contraddittoria perché incompatibile con i documenti richiamati dal ricorrente. La Corte ha osservato che la fattura del 6 luglio 2010 indicava la somma di euro 93.574,00 come acconto per il cantiere di Monopoli, mentre il credito azionato monitoriamente riguardava i lavori di San Cassiano per il diverso importo di euro 74.321,76. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei fatti decisivi trascurati e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato per omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 1193 c.c.

    la disciplina dell’imputazione del pagamento è richiamata come regola potenzialmente applicabile solo se vi sia più di un debito; la Corte rileva l’incoerenza della motivazione d’appello rispetto alla pluralità dei rapporti dedotti.

  • art. 1195 c.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso in relazione all’imputazione del pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell’onere della prova circa il collegamento del pagamento al debito da estinguere.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per denunciare l’erronea valutazione del materiale istruttorio e dei fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il travisamento della prova e l’uso delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è censurabile, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato specificamente dedotto e discusso tra le parti, quando tale fatto sia idoneo a mutare l’esito della controversia.
  • La motivazione della sentenza di merito è affetta da illogicità o apparenza quando assume come fondanti dati documentali o fattuali tra loro non conciliabili e non spiega in modo coerente la relazione tra importi, documenti e rapporti obbligatori dedotti.
  • In tema di imputazione del pagamento, la ricostruzione del giudice deve essere coerente con l’effettiva pluralità dei rapporti debitori e con la documentazione contrattuale e contabile acquisita; non è consentito risolvere la controversia mediante una presunzione incompatibile con i fatti storici risultanti dagli atti.
  • Quando il pagamento è contestato sotto il profilo della sua riferibilità a uno specifico debito, il giudice deve esaminare il contenuto sostanziale della documentazione prodotta e la sequenza temporale dei fatti, senza trascurare gli elementi che individuano l’effettivo credito azionato.
  • Se la sentenza d’appello omette di confrontarsi con il dato decisivo dell’importo effettivamente maturato per uno dei rapporti e con la causale indicata nei documenti di pagamento, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImputazioni del pagamento
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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