Sentenza n. 5796/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 4321/2025 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4321/2025, relativa all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4321/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato, previa disapplicazione dei d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'accredito di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza azionata fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento ministeriale, anche considerando l'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione e i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, il cui oggetto è l'attuazione della decisione passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure esecutive conseguenti.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata all'esecuzione del giudicato.
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal giudicato per la corresponsione degli accessori sulla somma dovuta.
clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE
La sentenza del giudice ordinario le ha utilizzate come parametro per disapplicare i d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 e riconoscere la pretesa della docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine previsto per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati; il giudice deve assicurare l'attuazione della decisione nei limiti e secondo il contenuto del titolo.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione formalmente costituita, di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato può concorrere a dimostrare l'inadempimento allegato dal creditore, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
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