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Sentenza

Sentenza n. 5796/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4321/2025 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4321/2025, relativa all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4321/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato, previa disapplicazione dei d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'accredito di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza azionata fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento ministeriale, anche considerando l'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione e i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, il cui oggetto è l'attuazione della decisione passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine previsto per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati; il giudice deve assicurare l'attuazione della decisione nei limiti e secondo il contenuto del titolo.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione formalmente costituita, di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato può concorrere a dimostrare l'inadempimento allegato dal creditore, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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