Cassazione Penale, Sentenza n. 10596/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 14/04/2022 con cui il Tribunale di Taranto ha revocato la sospensione condizionale della pena: il motivo unico dedotto è la violazione di norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p.), per avere il giudice dell'esecuzione omesso di verificare e garantire la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia avv. Pietro Putignano. Si sostiene che la notifica dell'avviso era stata effettuata solo al difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia, il quale risultava però già nominato negli atti del procedimento e quindi aveva diritto alla notifica.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'avviso della data di udienza camerale era stato notificato via PEC al difensore d'ufficio, mentre il difensore di fiducia Putignano risultava già nominato negli atti e quindi aveva diritto all'avviso. Perciò è stata accertata la violazione della norma sull'avviso di fissazione dell'udienza e, sulla base della giurisprudenza consolidata, l'omessa notifica al difensore di fiducia costituisce una nullità di carattere assoluto rilevabile d'ufficio. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 3
Il giudice dell'esecuzione deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e darne avviso alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima; l'omessa comunicazione integra profili di nullità processuale quando venga meno l'assistenza/partecipazione dell'imputato o del suo difensore
Individua le nullità che incidono sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; la giurisprudenza estende a queste ipotesi la qualificazione di nullità generale quando manca l'avviso di udienza al difensore
Regola la rilevabilità delle nullità assolute; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia sia una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
Richiamato come riferimento alle norme la cui inosservanza comporta nullità; la sentenza indica che l'omessa notifica costituisce violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità
Nella fase di merito il Tribunale aveva ritenuto che la sospensione condizionale era stata concessa una seconda volta in violazione di questa norma in presenza di cause ostative; la Corte di cassazione ha tuttavia annullato per vizi processuali senza entrare nel merito della valutazione sostanziale
Richiamato nel fatto: limite della pena complessiva per la concessione della sospensione condizionale; tale valutazione era stata alla base della richiesta di revoca ma è stata superata dall'accertamento della nullità procedurale
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio al difensore di fiducia integra, secondo la giurisprudenza consolidata, una nullità di carattere assoluto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il difensore di fiducia risulti già nominato negli atti, anche se il procedimento ha cambiato numero per reiscrizione o è stato temporaneamente trasferito, le comunicazioni relative all'udienza devono essere indirizzate a tale difensore; la notifica al solo difensore d'ufficio non sostituisce quella al difensore di fiducia.
- Il rispetto del termine minimo di avviso (art. 666, comma 3 c.p.p.) è obbligatorio: la sua inosservanza può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato se impedisce l'effettiva assistenza e rappresentanza dell'imputato.
- In situazioni simili, il ricorso per cassazione fondato su violazioni formali di notifica va preso in seria considerazione: la Corte può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame senza entrare nel merito sostanziale se prevalgono vizi processuali di nullità assoluta.
- Prassi consigliata: verificare sempre nello stato degli atti chi risulta nominato come difensore (fiduciario o d'ufficio) e conservare prova delle notifiche; se manca la notifica al difensore di fiducia, richiedere l'annullamento o la rinnovazione dell'atto procedurale per violazione delle regole di partecipazione e difesa.
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