Cassazione Penale, Ordinanza n. 00887/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un vizio di motivazione: in particolare, ha contestato l'omessa disapplicazione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte rileva però che la censura riproduce questioni già dedotte in appello e disattese, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, la doglianza investe valutazioni di merito sulla sussistenza della recidiva e sul giudizio di comparazione tra circostanze, ritenute insindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica o arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico, perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, e comunque manifestamente infondato nella parte in cui pretendeva di sindacare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla recidiva e sulla comparazione tra recidiva e attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico, cioè quando non si confronta in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello.
Le circostanze attenuanti generiche, e il loro eventuale giudizio di prevalenza su aggravanti come la recidiva, sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o dell'arbitrarietà della motivazione.
La recidiva può essere confermata dal giudice di merito quando i nuovi reati, posti in relazione con i precedenti, siano ritenuti indicativi di una accresciuta pericolosità del soggetto.
La valutazione sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, richiamata per giustificare il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra circostanze, appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, poiché difetta del requisito della specificità.
- La conferma della recidiva può essere sorretta da una motivazione sintetica ma sufficiente, purché il giudice di merito spieghi che i precedenti e i nuovi reati rivelano una maggiore pericolosità del soggetto.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, inclusa la scelta di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, è valutazione discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità o arbitrio.
- Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non integra di per sé vizio di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e idonea a giustificare la pena concretamente irrogata.
Come è indicizzato
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