Cassazione Penale, Ordinanza n. 23121/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per accesso abusivo a sistema informatico. I motivi dedotti erano tre: il primo denunciava la violazione dell'art. 615-ter c.p.; il secondo lamentava il vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto; il terzo contestava il diniego della concessione della non menzione della condanna. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fosse stata condotta abusiva ovvero che mancasse l'assenza di consenso della persona offesa e che la motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio fosse insufficiente o apparente. La Corte ha rilevato inoltre che una memoria difensiva era stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, e quindi non poteva essere considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello e comunque diretti a ottenere una diversa valutazione del merito, a fronte di una motivazione logica e congrua della Corte territoriale che aveva accertato l'accesso consapevole al profilo Facebook della persona offesa contro la sua volontà, escludendo il consenso, richiamando anche il principio secondo cui il dissenso può essere tacito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego della non menzione era ritenuta adeguata rispetto alla genericità della richiesta in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Norme richiamate
Integra il reato l'accesso consapevole al profilo personale di un applicativo social contro la volontà del titolare; il dissenso della persona offesa può essere anche tacito.
Il termine di quindici giorni per il deposito della memoria difensiva va computato a giorni interi e liberi, escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
non menzione della condanna
Non pertinente; nel testo la questione riguarda la non menzione della condanna nel casellario, ma la Corte valuta la congruità della motivazione del diniego.
Massime di principio
- In tema di accesso abusivo a sistema informatico, è sufficiente che l'agente si introduca o permane in un profilo o sistema informatico contro la volontà del titolare, potendo il dissenso essere desunto anche implicitamente dalle circostanze del caso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi logici o travisamenti della prova, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del fatto.
- La motivazione sul diniego della non menzione è adeguata quando risponde, in modo non apparente, a una richiesta difensiva generica o assertiva.
- La presentazione tardiva della memoria oltre il termine previsto per il rito camerale non consente di tenerne conto ai fini della decisione.
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