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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17644/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un paziente aveva agito contro un odontoiatra chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da interventi odontoiatrici. Il tribunale aveva accolto la domanda della danneggiata e aveva rigettato la manleva proposta dal medico contro la propria assicuratrice, ritenendo la polizza non operativa. In appello, la compagnia si era costituita mentre la danneggiata era contumace; la corte territoriale aveva invece riconosciuto la copertura assicurativa, ma solo entro il limite di euro 5.000 al netto dello scoperto del 10%, aveva ridotto il danno biologico liquidato alla danneggiata, aveva ricalcolato le spese di primo grado e aveva regolato le spese di ATP e di merito anche nei rapporti tra assicurato e assicuratore. Il ricorrente ha censurato: 1) la regolazione delle spese tra lui e la danneggiata, sostenendo che, essendo l’appello accolto e la controparte contumace, le spese di appello non potevano essere poste a suo carico e che andavano riconsiderate anche le spese di ATP e di primo grado; 2) l’interpretazione della clausola di polizza relativa all’implantologia, sostenendo che lo scoperto del 10% fosse soggetto a un massimo di euro 5.000 e non che esistesse un massimale autonomo di euro 5.000; 3) il mancato rimborso delle spese del procedimento di ATP da parte dell’assicuratrice, deducendo che questa era stata chiamata nel procedimento e che il rimborso discendeva dalla polizza; 4) la limitazione a un quarto del rimborso delle spese di lite dovute alla danneggiata, assumendo che la garanzia tutela legale coprisse integralmente tali esborsi e che la riduzione applicata dalla corte fosse erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo quanto alla condanna del ricorrente alle spese del grado di appello in favore della contumace, perché non si possono porre a carico della parte rimasta contumace spese che essa non ha sostenuto; ha invece confermato, quanto ai rapporti tra ricorrente e danneggiata, che la riforma anche solo sul quantum impone una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio secondo il criterio della soccombenza riferito all'esito complessivo della lite, senza che risultassero dedotte ragioni di compensazione ex art. 92 c.p.c. Ha accolto il secondo motivo perché la clausola di polizza sull'implantologia era stata interpretata in modo contrario al dato letterale: il tetto di euro 5.000 riguardava lo scoperto/franchigia e non il massimale, che era previsto altrove in misura generale. Ha accolto anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che le spese di ATP e le spese di soccombenza del giudizio di merito, in quanto dovute dall'assicurato al danneggiato per l'evento coperto, rientravano nella garanzia ex art. 1917 c.c. e nella disciplina contrattuale, senza che fosse rilevante la mancata evocazione dell'assicuratore nel procedimento di ATP; inoltre, la riduzione a un quarto operata dalla corte d'appello era errata perché confondeva le spese di soccombenza con quelle di resistenza e, comunque, l'eventuale limite opera sul massimale e non mediante una decurtazione dell'importo liquidato al terzo danneggiato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione va rapportata all'esito complessivo della lite; non possono essere poste a carico della parte contumace che non le ha sostenute.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione, totale o parziale, è possibile solo nei casi previsti dalla legge e non emergeva alcuna deduzione idonea a giustificarla.

  • art. 1362 c.c.

    la clausola di polizza deve essere interpretata innanzitutto secondo il senso letterale delle parole usate.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno lette nel complesso del contratto, evitando interpretazioni che rendano incoerenti le altre previsioni sul massimale.

  • art. 1905 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'ampiezza della garanzia assicurativa, ma non è il parametro decisivo della soluzione adottata.

  • art. 1917 c.c.

    comma 1 e comma 3, nonché ultimo comma

    le spese dovute dall'assicurato al danneggiato per l'evento coperto rientrano nella garanzia entro il massimale; le spese di resistenza sono cosa diversa e l'eventuale limite incide sul massimale, non mediante riduzione dell'importo dovuto al terzo.

  • art. 1229 c.c.

    menzionato nel motivo di ricorso in combinazione con l'interpretazione della clausola di scoperto, senza specifico autonomo rilievo nella decisione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato indirettamente nei motivi, senza autonoma statuizione decisoria.

  • art. 111 Cost.

    richiamato indirettamente nei motivi, senza autonoma statuizione decisoria.

  • d.m. 8.6.2022

    indicato come criterio tabellare per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti.

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata per delimitare i presupposti della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

  • Cass. Sez. Un. n. 19014/2007

    richiamata per il criterio del decisum nella regolazione delle spese.

  • Cass. Sez. Un. n. 32061/2022

    richiamata come arresto non correttamente invocabile per fondare la compensazione delle spese.

  • Cass. n. 16526/2024

    richiamata per il principio secondo cui la riforma della decisione comporta la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio.

  • Cass. n. 9735/2020

    richiamata per affermare che le spese dell'ATP ante causam gravano sulla parte richiedente e poi vanno regolate nel giudizio di merito secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • Cass. n. 16174/2018

    richiamata per il principio per cui non si possono porre spese di appello a carico della parte rimasta contumace.

  • Cass. n. 7361/2023

    richiamata nello stesso senso sul divieto di condannare alle spese la parte contumace in appello.

  • Cass. n. 4275/2024

    richiamata per il principio secondo cui le spese di soccombenza dell'assicurato trovano fondamento nel contratto e incontrano il limite del massimale.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito viene riformata anche solo sul quantum, le spese dell'intero giudizio devono essere riconsiderate in base all'esito complessivo della lite, secondo il criterio della soccombenza riferito al decisum finale.
  • La parte rimasta contumace in appello non può essere condannata a rifondere le spese del grado se non ha sostenuto spese difensive in quel giudizio.
  • La clausola assicurativa va interpretata prima di tutto secondo il dato letterale; se il testo distingue chiaramente tra scoperto, franchigia e massimale, il giudice non può sovrapporre concetti diversi né rendere incoerenti le altre previsioni contrattuali.
  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, le spese che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato per l'evento coperto rientrano nella garanzia ex art. 1917 c.c., entro il massimale, e vanno distinte dalle spese di resistenza dell'assicuratore.
  • L'eventuale limite convenzionale o legale sulle spese assicurative opera sul massimale o sulla misura della garanzia, non mediante una riduzione arbitraria della somma liquidata al terzo danneggiato.
  • Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam seguono la disciplina causale e, nel successivo giudizio di merito, sono trattate come spese giudiziali da regolare secondo gli ordinari criteri di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioAssicurazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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