Cassazione Civile, Ordinanza n. 25849/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La Regione Toscana aveva emesso due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2016 e 2017, per l’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile, rispettivamente per euro 20.099,03 ed euro 18.939,53. La società concessionaria aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020 per le controversie sui canoni demaniali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 127/2025 depositata il 7 febbraio 2025, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’imposta regionale dovesse essere calcolata sul canone rideterminato in conseguenza della definizione agevolata. La Regione ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa interpretazione dell’art. 100, commi 7 e 9, del d.l. n. 104/2020, dell’art. 1 della legge regionale Toscana n. 2/1971 e dell’art. 1 della legge regionale Toscana n. 85/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che la base imponibile dovesse restare l’ammontare originario del canone, senza essere influenzata dal pagamento ridotto dovuto alla definizione agevolata. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, commi 7 e 9, per asserita lesione dell’autonomia regionale tributaria e finanziaria e del principio di leale collaborazione, richiamando gli artt. 117, quarto comma, 119, 5 e 120 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le concessioni marittime, l’imposta regionale è commisurata al 25 per cento del canone statale e che, quando il concessionario aderisce alla definizione agevolata e versa tempestivamente l’importo previsto, l’art. 100, comma 9, del d.l. n. 104/2020 determina «a ogni effetto» la rideterminazione del canone per le annualità interessate. Il pagamento ridotto conserva natura solutoria dell’obbligazione concessoria ed è effettuato a titolo di canone; di conseguenza, l’imposta regionale va calcolata sul canone effettivamente versato, anche se ridotto per effetto della definizione agevolata. La Corte ha inoltre escluso che la Regione potesse fondatamente dolersi dell’effetto finanziario della disciplina senza dimostrare il presumibile impatto sull’equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuitele; ha quindi ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. La Regione è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre euro 200 per spese, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1 legge regionale Toscana n. 85/1995
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della legge regionale della Toscana n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla legge regionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione”.
Per le concessioni marittime, la base di commisurazione dell’imposta regionale è il canone statale di concessione.
art. 100, commi 7, 8 e 9, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020
In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, quindi, ad esso si aggancia (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026).
La definizione agevolata, se l’importo ridotto è liquidato e pagato nei termini, ridetermina a ogni effetto il canone relativo alle annualità interessate, compresa la base imponibile dell’imposta regionale, che va commisurata al canone rideterminato.
art. 2 legge 16 maggio 1970, n. 281
Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 11550/2023; 11536/2023).
La disciplina dell’imposta regionale comporta l’allineamento tra imposta e canone effettivamente versato, inclusa la consistenza ridotta per effetto della definizione agevolata.
art. 1 legge regionale Toscana n. 2/1971
Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 11550/2023; 11536/2023).
La base imponibile dell’imposta è collegata al canone effettivamente versato, anche quando esso sia stato ridotto ex lege a seguito della definizione agevolata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la normativa stabilisce che il pagamento tempestivo dell’importo previsto da una definizione agevolata costituisce, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni concessori per le annualità interessate, la rideterminazione rileva anche per il calcolo dei tributi la cui base imponibile è parametrata al canone.
- Se l’imposta regionale sulle concessioni è commisurata al canone concessorio, la base imponibile è il canone effettivamente versato; il fatto che la sua riduzione dipenda dall’adesione a una definizione agevolata non ne modifica la natura di pagamento a titolo di canone.
- Una Regione che contesti una disciplina statale adducendo la riduzione delle proprie entrate deve dimostrarne il presumibile impatto sull’equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitele.
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