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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32341/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28 ottobre 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. I ricorsi riproponevano i motivi già dedotti in appello e contestavano la ricostruzione dei fatti, la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento operato dai giudici di merito, profili non consentiti nel giudizio di legittimità in assenza di manifesta illogicità della motivazione. I ricorrenti contestavano inoltre il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sostenendo implicitamente che la pena fosse stata valutata in modo non corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché reiterativi dei motivi di appello e diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata ai giudici di merito. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della sentenza impugnata, immune da manifesta illogicità. Ha inoltre rilevato che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato adeguatamente motivato mediante il riferimento alle modalità insidiose della condotta, all'eterogeneità delle sostanze stupefacenti e alla loro tipologia. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute inammissibili, poiché miravano a contestare valutazioni di merito già adeguatamente giustificate; la pena era lievemente superiore al minimo edittale e rispettosa dei criteri dell'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Il diniego della causa di non punibilità è adeguatamente motivato quando valorizza, in rapporto concreto alla condotta, le modalità insidiose, l'eterogeneità e la tipologia delle sostanze stupefacenti.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è ritenuta legittima quando la motivazione dà conto dei criteri di commisurazione previsti dalla norma; nel caso concreto la pena, lievemente superiore al minimo edittale, è stata considerata rispettosa di tali criteri.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello e a sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità.
  • Il giudizio di legittimità non consente la rivalutazione dell'attendibilità delle prove né la sostituzione delle inferenze del giudice di merito con quelle prospettate dal ricorrente, salvo il riscontro di una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere adeguatamente motivato valorizzando congiuntamente le modalità insidiose della condotta, l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti e la loro tipologia.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvono in una contestazione di merito delle valutazioni del giudice e la pena sia motivata, anche mediante riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., e non risulti arbitraria o manifestamente sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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