Cassazione Civile, Ordinanza n. 21996/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
Un sindacato aveva chiesto in tribunale la repressione di una condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori, deducendo che la società ferroviaria non aveva versato, per un lavoratore che aveva ceduto la quota associativa, l'importo della trattenuta sindacale prevista dal CCNL. Il tribunale inizialmente aveva escluso la legittimazione attiva del sindacato, poi in sede di opposizione aveva accolto il ricorso e ordinato alla società di cessare la condotta e di versare le somme dovute. La corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provata, sulla base di articoli di stampa e web prodotti in giudizio, l'attività sindacale del sindacato anche su questioni di rilievo nazionale nel settore ferroviario, quindi la sua legittimazione a proporre il ricorso ex art. 28 L. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 28 L. 300/1970: secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la dimensione nazionale dell'attività sindacale nel settore ferroviario, confondendo il significato dei documenti prodotti e attribuendo loro un contenuto che, a suo dire, riguardava scioperi di valenza generale e non specificamente ferroviaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge e vizio processuale, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del significato dei documenti esaminati dai giudici di merito. Secondo la Corte, non si trattava di un vero travisamento della prova, ma di un errore di valutazione del contenuto dei documenti, non sindacabile nei termini invocati dalla ricorrente, neppure alla luce dell'orientamento più recente richiamato in motivazione. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La legittimazione attiva nel procedimento per repressione della condotta antisindacale richiede che il sindacato svolga attività sindacale su questioni aventi rilievo nazionale nel settore interessato; nella specie la corte di merito ha ritenuto integrato tale requisito.
La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione delle prove o del significato dei documenti, se non in presenza di un effettivo travisamento della prova.
art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato su violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte ha rilevato che in sostanza mirava a una rivalutazione del merito probatorio.
Cass. sez. un. n. 5792/2024
Richiamata per precisare i limiti del travisamento della prova, che non coincide con il mero errore di valutazione o interpretazione delle risultanze probatorie.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge o di travisamento della prova, quando si contesti soltanto la lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova, nei limiti in cui è deducibile in cassazione, presuppone un errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento o della prova, non un mero dissenso sull'interpretazione del suo significato o della sua portata.
- Ai fini della legittimazione del sindacato all'azione ex art. 28 L. 300/1970, rileva l'effettivo svolgimento di attività sindacale su questioni di rilievo nazionale nel settore interessato, accertamento rimesso al giudice di merito se sorretto da adeguati elementi probatori.
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