Cassazione Civile, Ordinanza n. 16641/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società contribuente due avvisi di accertamento con recupero a tassazione di IVA indebitamente detratta, ritenendo che alcune fatture emesse da una società terza fossero relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La contestazione si fondava su elementi indiziari legati a un contratto di appalto/subappalto per la costruzione di un capannone industriale: il prezzo indicato nel contratto risultava notevolmente inferiore agli importi fatturati alla contribuente, con conseguente sospetto di sovrafatturazione, assenza di adeguata struttura e manodopera in capo al soggetto fatturante e possibile interposizione di un soggetto privo di effettivo ruolo. La CTP aveva rigettato i ricorsi della contribuente, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello annullando le riprese per difetto di motivazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando: 1) motivazione apparente della sentenza di merito sulla fondatezza della pretesa erariale; 2) motivazione apparente sulla parte relativa alla pretesa inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse considerato solo il valore di costruzione del bene trascurando gli indizi sull'inesistenza soggettiva delle fatture e sulla sovrafatturazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto unitariamente i tre motivi, reputando che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente e quindi da nullità. In particolare, ha osservato che la decisione di merito non dava conto in modo intelligibile degli elementi indiziari posti a base degli avvisi di accertamento, trascurando la contestazione sulla sovrafatturazione, sull'assenza di struttura e manodopera del soggetto fatturante e sul ruolo del soggetto che si sarebbe interfacciato con la contribuente. La motivazione è stata giudicata al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
Richiamato insieme alle altre norme processuali a presidio del requisito motivazionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sul contenuto della decisione nel processo tributario e sul dovere di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come norma di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione si limita al rispetto del "minimo costituzionale"; la sua violazione ricorre quando la motivazione manchi, sia apparente, incoerente o incomprensibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, oppure se è affetta da contrasti irriducibili o da obiettiva incomprensibilità; il controllo resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- La motivazione è apparente quando non consente di individuare la ratio decidendi e non mostra un reale vaglio critico delle questioni e degli elementi di fatto decisivi posti dalle parti.
- In presenza di una contestazione fiscale fondata su plurimi indizi di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi presuntivi allegati dall'Ufficio; una decisione che li trascuri integralmente o li reietti in modo apodittico è nulla per difetto di motivazione.
- L'omessa considerazione di fatti decisivi specificamente discussi tra le parti, specie se collegati alla struttura della frode o alla sovrafatturazione, può integrare vizio di legittimità e comportare la cassazione della sentenza.
- Nel processo tributario, la sentenza che annulla un atto impositivo deve esporre in modo intellegibile le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando l'Ufficio abbia dedotto un sistema indiziario complesso volto a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
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