Sentenza del 08/07/2015 n. 14207 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - Omissione - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione due sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relative ad accertamenti fiscali per gli anni 2003 e 2004. Il primo ricorso riguardava l’annullamento dell’accertamento IVA e IRPEG 2003; il secondo riguardava l’annullamento dell’accertamento IRES 2004, fondato sul precedente accertamento e sull’asserita impossibilità di utilizzare perdite pregresse. I ricorsi sono stati riuniti per la loro stretta connessione. In relazione al primo ricorso, è emerso che l’Agenzia aveva depositato una copia della sentenza impugnata incompleta e priva del visto di conformità del cancelliere. La Corte ha ritenuto sanabile l’incompletezza, perché il contenuto integrale risultava ricostruibile tramite una copia autentica presente nel fascicolo d’ufficio, ma non sanabile la mancanza di autenticità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. 1228/11 per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non era stata depositata una copia autentica e completa della sentenza impugnata. Non è stato ritenuto sufficiente che la sentenza fosse conoscibile da altri atti, fosse stata depositata dalla controparte o risultasse nel fascicolo d’ufficio. Di conseguenza, la sentenza regionale favorevole alla società sull’accertamento IVA e IRPEG 2003 è passata in giudicato. Il ricorso R.G. 1493/11, relativo all’accertamento IRES 2004, è stato rigettato, poiché tale accertamento dipendeva dal primo e la definitività della sentenza favorevole alla società ne impediva la conferma. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e per il carattere officioso e non previamente discusso del rilievo.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Deposito, a pena di improcedibilità, della "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata".
Il ricorrente per cassazione deve depositare entro il termine previsto una copia autentica della decisione impugnata. La mancanza dell’autenticità determina l’improcedibilità del ricorso e non può essere sostituita dalla conoscenza della sentenza desunta da altri atti processuali.
Art. 74 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La certificazione del cancelliere sull’indice del fascicolo fa fede principalmente quanto alla presenza, alla data di deposito e all’ordine dei documenti, ma non sana automaticamente il deposito di una copia non autentica o incompleta della sentenza impugnata.
Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato quale base normativa dell’accertamento relativo al reddito della società per l’anno 2003.
Art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato quale fondamento dell’accertamento IRES relativo all’anno 2004, collegato agli effetti dell’accertamento dell’anno precedente.
È stato richiamato in relazione alle perdite fiscali affrancate e utilizzabili in compensazione ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un requisito essenziale di procedibilità: una copia informale, anche se completa e conosciuta dalle parti, non è sufficiente.
- La presenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio o il deposito di una copia da parte della controparte non costituiscono, di regola, equivalenti validi al deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.
- L’incompletezza materiale della copia può essere eventualmente superata solo quando il contenuto integrale della sentenza sia ricostruibile con certezza attraverso documenti autentici già presenti nel fascicolo; tale possibilità non sana però il difetto di autenticità della copia depositata.
- La verifica della conformità deve essere effettuata con particolare attenzione al momento del deposito del ricorso, senza fare affidamento su timbri riprodotti in fotocopia, attestazioni indirette o presunzioni derivanti dall’accettazione dell’atto da parte della cancelleria.
- Se un accertamento fiscale successivo dipende giuridicamente da un accertamento precedente, il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente sul primo accertamento può determinare il rigetto dell’impugnazione relativa al secondo.
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