Cassazione Civile, Ordinanza n. 10464/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata da un Comune per la realizzazione di opere edilizie di pubblico interesse su alcune particelle ricomprese in un’area prima classificata come zona produttiva e poi riclassificata a zona per attrezzature pubbliche. All’esito della stima amministrativa, il proprietario di una delle particelle ha proposto opposizione davanti alla Corte d’appello per ottenere una maggiore indennità di espropriazione parametrata al valore di mercato. La Corte territoriale ha accolto l’opposizione e determinato un’indennità superiore, ritenendo l’area edificabile sulla base della previgente destinazione urbanistica e recependo il valore stimato dal consulente tecnico, fondato anche sul criterio del massimo valore di trasformazione e su una futura edificazione residenziale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per motivazione contraddittoria, deducendo un contrasto irriducibile tra l’affermazione secondo cui bisognava considerare la destinazione precedente e quella che invece valorizzava un uso residenziale futuro; 2) violazione dell’art. 49 d.P.R. 753/1980, per non avere la Corte considerato che il terreno era compreso nella fascia di rispetto ferroviaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla collocazione del fondo nella fascia di interdizione ferroviaria, fatto dedotto e discusso tra le parti. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il secondo; ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato l’ordinanza della Corte d’appello che aveva determinato l’indennità di esproprio e ha rinviato alla stessa Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto sussistente un’anomalia motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché un omesso esame del fatto decisivo relativo alla collocazione del terreno nella fascia di rispetto ferroviaria, circostanza idonea a incidere sulla qualificazione urbanistica e sul valore indennitario del bene.
Norme richiamate
ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ.
È richiamato come base del ricorso introduttivo dell’opposizione alla stima in sede di Corte d’appello.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza/ordinanza.
È invocato come vizio dedotto per nullità processuale derivante da motivazione contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.P.R. 753/1980.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.
art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il vincolo di rispetto ferroviario comporta un divieto assoluto di edificazione e, se il fatto è accertato, incide direttamente sulla legalmente edificabilità e quindi sul valore indennitario del bene.
art. 2 della legge n. 1187 del 1968
È citato nel passaggio in cui si afferma che, anche se il vincolo preordinato all’espropriazione non sia ancora scaduto, esso non può essere considerato ai fini della determinazione dell’indennità.
art. 7-quinquies della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991
È menzionato in relazione ai criteri valutativi, con riferimento alle caratteristiche dei terreni, al loro inserimento nel tessuto urbanistico e alla destinazione dei terreni circostanti.
art. 37, 7° co., della legge provinciale n. 8/2025
È richiamato solo per indicare l’abrogazione del quarto comma dell’art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10/1991.
È richiamato per distinguere il fatto principale o secondario rilevante ai fini del vizio di omesso esame.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito favorevole del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce il possibile importo aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, quando un’area è assoggettata a un vincolo preordinato all’esproprio, la sua valutazione non può essere compiuta assumendo quel vincolo come parametro della edificabilità o del valore del bene; occorre invece riferirsi alla disciplina urbanistica previgente.
- Sussiste vizio di motivazione deducibile in cassazione quando la decisione presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da rendere impossibile ricostruire una coerenza logica della motivazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre anche quando il giudice non consideri una circostanza fattuale specificamente discussa tra le parti e potenzialmente idonea, se esaminata, a condurre a un esito diverso della controversia.
- In tema di espropriazione, la collocazione del terreno in una fascia di rispetto ferroviaria integra un fatto decisivo, perché il relativo vincolo urbanistico può determinare un divieto assoluto di edificazione e incidere sulla legalmente edificabilità del bene e quindi sulla sua stima.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., resta ammissibile nelle sole ipotesi di anomalia motivazionale estrema, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile.
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