Cassazione Civile, Ordinanza n. 37514/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa della Cassa forense di ottenere dall’agente della riscossione il pagamento delle somme iscritte a ruolo e non riscosse per conto dell’ente, in relazione a ruoli consegnati per gli anni 1998 e 1999. La Cassa aveva ottenuto ingiunzione per il pagamento dei crediti rimasti insoluti; l’agente della riscossione aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado, e in appello aveva ottenuto riforma della decisione sulla base della normativa sopravvenuta, ritenuta dalla corte territoriale idonea ad abolire la regola del "non riscosso per riscosso" anche per gli enti privatizzati. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, commi 527 e 529, l. n. 228/2012, sostenendo che la riforma avrebbe inciso solo sui ruoli e non sui crediti, che resterebbero azionabili nelle forme ordinarie; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di esaurimento del rapporto prima dell’entrata in vigore della legge del 2012; 3) violazione degli artt. 1, commi 527 e 529, l. n. 228/2012 e degli artt. 97 e 117 Cost., sostenendo che la disciplina sopravvenuta non potesse colpire crediti di enti privatizzati, privi di finanziamento pubblico, e che la mancata gestione del credito per effetto dell’abolizione degli obblighi informativi equivalga a estinzione del credito; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c., per asserita tardività in appello della documentazione relativa alla rottamazione dei ruoli e alla relativa comunicazione alla Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la normativa sopravvenuta ha annullato i ruoli ma non il credito sottostante, che resta perseguibile con le forme ordinarie; ha inoltre escluso che il rapporto fosse esaurito al momento dell’intervento legislativo, rilevando la perdurante efficacia degli obblighi di comunicazione di inesigibilità e la conseguente persistente pendenza del rapporto. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile o comunque infondato, osservando che la rottamazione dei ruoli opera come effetto legale e non richiede, ai fini dell’applicazione della disciplina, la prova della comunicazione allegata dalla controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 527 e 529, L. n. 228/2012
La disciplina di stabilità 2013 è letta come volta ad annullare i ruoli e a eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti risalenti o di modesto importo, senza estinguere il credito sottostante, che resta azionabile nelle forme ordinarie.
L’omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto di un’eccezione o questione di merito risulta implicitamente incompatibile con la statuizione adottata; il relativo vizio può essere scrutinato come violazione di legge o difetto di motivazione nei limiti del controllo di legittimità.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa irragionevolezza della disciplina, senza accoglimento della tesi.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della disciplina nei confronti degli enti privatizzati, senza accoglimento della tesi.
È richiamato per gli obblighi dell’agente della riscossione in tema di comunicazione di inesigibilità; la Corte evidenzia la reiterata proroga del termine per tale adempimento, con conseguente non esaurimento del rapporto.
È richiamato in connessione alla disciplina della perdita del diritto al discarico e agli obblighi di rendicontazione/comunicazione dell’agente della riscossione, che la legge del 2012 dichiara non applicabili ai ruoli considerati.
La censura di tardività documentale è respinta perché la rottamazione dei ruoli è qualificata come effetto legale, non subordinato alla dimostrazione della specifica comunicazione prodotta in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’annullamento del ruolo disposto da una normativa sopravvenuta non comporta, di regola, l’estinzione del credito sottostante, se la legge non prevede espressamente tale effetto; il credito può restare azionabile con gli ordinari strumenti di tutela.
- Quando la disciplina sopravvenuta elimina o sostituisce le procedure speciali di riscossione per ragioni di antieconomicità o di riordino del sistema, la ratio va individuata nell’eliminazione dello strumento esattivo speciale, non nella caducazione sostanziale del diritto di credito.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione di merito può essere esclusa se la decisione adottata la rende implicitamente incompatibile; in tal caso la doglianza va incanalata, nei limiti consentiti, come censura di violazione di legge o di motivazione.
- La persistenza di obblighi di rendicontazione o di comunicazione in capo all’agente della riscossione è indice della non esaurita pendenza del rapporto, con conseguente possibile applicazione della sopravvenienza normativa ai rapporti ancora aperti.
- L’effetto di rottamazione o annullamento previsto dalla legge opera come effetto legale e non richiede, per la sua configurazione, la prova di adempimenti documentali che rilevino solo per altri profili del rapporto.
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