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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota recante «Comunicazione esclusione ex art. 90, comma 1, lett. d)» pervenuta da Aeroporto di Genova s.p.a. in data 11 agosto 2025; della nota recante «SOCCORSO PROCEDIMENTALE – Chiarimenti offerta economica ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023» pervenuta da Aeroporto di Genova s.p.a. in data 14 luglio 2025; e, per quanto occorrer possa, dell’avviso di gara dell’11 luglio 2025, dei verbali di gara e di tutti gli atti prodromici, correlati e conseguenti agli atti impugnati anche non conosciuti, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione a terzi ad oggi non conosciuto nelle more eventualmente assunto dalla Stazione Appaltante e relativi verbali e atti prodromici, correlati e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16 settembre 2025: del verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 2 luglio 2025; del documento della Commissione Giudicatrice emesso in luglio 2025; delle “note di soccorso procedimentale di conferma delle offerte economiche” nei confronti di “Istituto Coopservice spa”, “La Torpedine”, “R.T.I. Sicuritalia S.p.A. – Cooperativa Guardiani Giurati”, “Securpol spa” di Aeroporto di Genova s.p.a.; del verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 5 agosto 2025; del verbale della seduta riservata del 12 agosto 2025; del verbale della seduta pubblica del 2 settembre 2025 e allegati, ivi compresa la nota 26 agosto 2025 di Net4Market – CSAmed s.r.l.; e quindi di tutti gli atti ivi assunti fra i quali la formulazione della graduatoria e contestuale esclusione del costituendo raggruppamento fra Fidelitas s.p.a. e ICTS Italia s.r.l. e di tutti gli atti e comportamenti informatici prodromici, connessi, correlati e conseguenti, ivi compreso l’intervento sulla piattaforma informatica; dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione ad oggi non conosciuto nei confronti del primo classificato in graduatoria o di terzi nelle more eventualmente assunto dalla Stazione Appaltante e relativi verbali e atti prodromici, connessi, correlati e conseguenti; di ogni altro atto e comportamento informatico antecedente o successivo comunque presupposto, connesso, correlato o conseguente, ivi compreso l’eventuale avvio del servizio in via anticipata;

Giustizia amministrativa202500998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento quadriennale del servizio di sicurezza, motivata dal presunto superamento della base d'asta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti partecipavano a una procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare richiedeva l'indicazione del valore complessivo dell'offerta, degli oneri della sicurezza, dei costi della manodopera e del costo orario del servizio. La piattaforma telematica, tuttavia, non consentiva di inserire nella voce “Offerta €” il valore complessivo dell'offerta, circostanza riconosciuta dalla stessa stazione appaltante in un avviso dell'11 luglio 2025. Le ricorrenti inserivano quindi nella piattaforma l'importo di euro 851.866,16, calcolato per differenza rispetto alla base d'asta non ribassabile, allegando una distinta esplicativa dalla quale risultava un'offerta complessiva di euro 8.893.190,00. Dopo l'attivazione del soccorso procedimentale, la stazione appaltante chiedeva conferma dell'importo di euro 8.962.016,00; il raggruppamento confermava invece l'offerta complessiva di euro 8.893.190,00. Seguiva l'esclusione per superamento della base d'asta. Le ricorrenti deducevano: violazione del disciplinare per la mancata comunicazione dei risultati delle offerte tecniche prima dell'apertura delle offerte economiche; violazione delle disposizioni del disciplinare sui poteri istruttori della Commissione; incompetenza del R.U.P. ad attivare il soccorso procedimentale e conflitto di interessi del consulente di supporto; violazione delle regole sulla composizione dell'offerta e del principio del contraddittorio per l'asserita mancata effettività del soccorso; in subordine, illegittimità dell'avviso dell'11 luglio 2025 che aveva consentito il proseguimento della gara. Con motivi aggiunti venivano impugnati anche verbali, atti endoprocedimentali, note di soccorso rivolte ad altri concorrenti, graduatoria ed esclusione del raggruppamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'esclusione, disponendo la riammissione del raggruppamento alla gara. Il primo motivo è stato respinto: dal verbale risultava che la Commissione aveva attribuito i punteggi tecnici prima di aprire le offerte economiche e la mancata comunicazione dei risultati tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non era, da sola, idonea a compromettere la genuinità della procedura. Il secondo motivo è stato respinto perché la Commissione aveva esaminato le offerte economiche, rilevato le incongruenze e rimesso al R.U.P. le conseguenti determinazioni; ciò escludeva il mancato esercizio dei poteri istruttori. Il terzo motivo è stato respinto: non erano state indicate neppure genericamente le ragioni dell'incompetenza del R.U.P., mentre la disciplina attribuiva a quest'ultimo tutti i compiti della fase di affidamento non specificamente assegnati ad altri organi o soggetti. Anche il conflitto di interessi del consulente non era stato provato mediante presupposti specifici e documentati riferiti a interessi effettivi. È stato invece accolto il motivo relativo alla composizione e interpretazione dell'offerta. La piattaforma costituiva un ostacolo tecnico certo e riconosciuto dalla stazione appaltante, tale da poter indurre in errore gli operatori e da non consentire l'inserimento del valore complessivo dell'offerta. La distinta allegata contestualmente all'offerta, formata nello stesso momento della sua presentazione, consentiva di ricostruire con certezza la volontà negoziale del raggruppamento e l'importo complessivo offerto. L'importo inserito nella voce “Offerta €” non aveva autonoma qualificazione economica, essendo stato calcolato per differenza; poteva quindi ricomprendere anche gli oneri da interferenza. Alla luce dell'ostacolo tecnico e dei principi di buona fede e affidamento, doveva essere valorizzata la documentazione giustificativa contestuale, anziché attribuire prevalenza automatica alle risultanze della piattaforma. L'accoglimento di tale motivo rendeva superfluo l'esame delle ulteriori censure e dei motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell'atto di esclusione; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella nota di soccorso procedimentale; il giudice esamina la legittimità dell'attivazione del chiarimento senza formulare una ricostruzione generale della disposizione.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Individua l'obbligo di indicazione dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera nell'offerta economica.

  • art. 16, d.lgs. 36/2023

    la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro

    Il conflitto di interessi deve essere allegato e provato mediante presupposti specifici e documentati, riferiti a interessi effettivi; allegazioni generiche non sono sufficienti.

  • art. 5, d.lgs. 36/2023

    I principi di buona fede e affidamento impongono, in presenza di un ostacolo tecnico imputabile alla piattaforma, di ricostruire la volontà effettiva dell'operatore valorizzando la documentazione contestuale all'offerta.

  • art. 7 dell'Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023

    svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti

    Il R.U.P. è competente per tutti i compiti della fase di affidamento non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata nella pronuncia.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Quando la piattaforma telematica di gara non consente di compilare correttamente un campo essenziale dell'offerta secondo le prescrizioni della lex specialis, l'amministrazione deve ricostruire l'effettiva volontà dell'operatore economico sulla base della documentazione contestualmente presentata, senza attribuire automatica prevalenza al dato informatico formalmente inserito.
  • In presenza di un ostacolo tecnico riconosciuto dalla stazione appaltante, una voce economica inserita per differenza e priva di autonoma qualificazione può essere interpretata alla luce della distinta esplicativa allegata all'offerta, anche al fine di verificare se essa ricomprenda componenti economiche non separatamente rappresentate nella piattaforma.
  • I principi di buona fede e affidamento nella gara impongono di evitare l'esclusione quando la documentazione contestuale consenta di individuare con certezza l'importo complessivo dell'offerta e non sia plausibile che l'operatore abbia intenzionalmente formulato un'offerta superiore alla base d'asta.
  • Il conflitto di interessi del personale o dei consulenti coinvolti nella procedura di gara non può essere affermato in termini generici: deve essere provato mediante presupposti specifici e documentati, riferiti a interessi effettivi e concretamente idonei a incidere sull'imparzialità.
  • La mancata comunicazione dei punteggi tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non determina di per sé l'illegittimità della gara quando risulti che la Commissione abbia comunque attribuito i punteggi tecnici prima di procedere all'apertura delle offerte economiche.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiBuona fede e correttezza della PAIncompetenzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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