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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Comune di Genova recante «Definizione agevolata ex art. 100 del D.L. 14.8.2020, n. 104», nonché per l'accertamento e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi da BE per non aver potuto avvalersi del meccanismo di definizione agevolata del contenzioso di cui all'art. 100 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 126.

Giustizia amministrativa202100862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di definizione dell’istanza di definizione agevolata del canone demaniale ex art. 100 d.l. n. 104/2020, e successivo atto di conferma

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha definito la sua istanza di definizione agevolata dei canoni demaniali relativi al periodo 2014-2020. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, sostenendo che la percentuale del 30% dovesse essere calcolata sulla sommatoria di tutte le somme richieste a titolo di canone nel periodo considerato e non mediante la sommatoria del 30% della quota riferita alle pertinenze e dell’importo integrale delle altre voci. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza. Infine, ha censurato il difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione non avrebbe indicato il criterio utilizzato per individuare la quota di canone riferibile alle pertinenze commerciali, mentre le richieste annuali di pagamento riportavano un importo unitario non articolato nelle singole componenti. Il Comune e l’Agenzia del Demanio hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La controversia riguarda la definizione agevolata prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020, qualificata come misura straordinaria e di stretta interpretazione diretta a definire, mediante pagamento di una somma, il contenzioso relativo agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Secondo il Collegio, la controversia concerne la quantificazione dei canoni e non l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale: l’amministrazione si è limitata a determinare l’importo dovuto applicando una propria interpretazione della disposizione normativa. Ne consegue che la lite rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La domanda può essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 100 d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 126

    La disposizione disciplina una misura straordinaria e di stretta interpretazione per la definizione agevolata del contenzioso relativo agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo; la controversia sulla sua applicazione, in quanto attinente alla quantificazione dei canoni, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla definizione agevolata dei canoni demaniali prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020 rientrano nella giurisdizione ordinaria quando hanno ad oggetto la quantificazione dell’importo dovuto e l’interpretazione applicativa della norma.
  • La mera applicazione, da parte dell’amministrazione, di una disposizione normativa ai fini della determinazione del canone demaniale non integra esercizio di un potere discrezionale pubblico idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • Le controversie concernenti la quantificazione dei canoni dovuti dal concessionario di beni demaniali appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando la determinazione amministrativa sia formalmente adottata mediante un atto impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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