Sentenza n. 8/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18/09/2021, pubblicata dal 24/09/2021 al 09/10/2021, non notificata, con la quale il Comune di Deiva Marina deliberava l'attuale inesistenza del vincolo a destinazione pubblica già imposto sui parcheggi realizzati al secondo piano interrato dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Deiva Marina al fg. 18 mapp. 610 (già mapp. 529); - ove occorra della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2010, non notificata; - ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto; e per il risarcimento del danno causato con gli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare che ha dichiarato l'inesistenza del vincolo a destinazione pubblica sui parcheggi realizzati al secondo piano interrato di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la delibera comunale che ha dichiarato l'inesistenza del vincolo di uso pubblico gravante sui parcheggi, deducendo: l'erroneità della ricostruzione amministrativa secondo cui il vincolo sarebbe stato eliminato da una precedente delibera consiliare; la necessità di una previa variante al PRG; il difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa indicazione di un interesse pubblico e attuale alla rimozione del vincolo, con conseguente vantaggio economico per la società proprietaria dell'immobile. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dalla privazione del bene della vita. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha esaminato preliminarmente la legittimazione e l'interesse ad agire dell'associazione, rilevando che essa non aveva prodotto lo statuto né altri atti idonei a dimostrare le finalità perseguite, la rappresentatività e il collegamento con il territorio; inoltre, non aveva allegato quale specifico interesse ambientale sarebbe stato leso dalla rimozione del vincolo né quale utilità concreta e attuale sarebbe derivata dall'annullamento della delibera.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire, senza esaminare le censure sostanziali relative alla natura del vincolo, alla necessità della variante urbanistica, al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione, né la domanda risarcitoria. Il giudice ha ribadito che legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell'azione, da verificare al momento della proposizione e fino alla decisione, e che la giurisdizione amministrativa non è diretta a garantire in astratto la legalità dell'azione amministrativa. Per le associazioni ambientaliste, la legittimazione speciale consente di dedurre soltanto censure funzionali alla tutela di interessi ambientali concretamente riferibili all'associazione; occorre inoltre dimostrare un interesse concreto e attuale, consistente in un vantaggio, o almeno in una sua aspettativa, derivante dall'annullamento. La mera finalità statutaria, non documentata, e l'astratta contestazione della correttezza dell'operato comunale non sono sufficienti. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto; la disposizione è richiamata quale base processuale della trattazione.
Massime di principio
- La legittimazione e l'interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione che devono sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia fino alla decisione del giudizio.
- La giurisdizione amministrativa non è preordinata al controllo astratto della generale legalità dell'azione amministrativa, ma tutela una situazione soggettiva correlata a un bene della vita coinvolto nell'esercizio del potere.
- Le associazioni ambientaliste possono impugnare atti amministrativi nei limiti in cui deducano censure funzionali alla tutela di interessi ambientali riconducibili alla loro sfera statutaria e dimostrino un interesse concreto e attuale all'annullamento.
- Un'associazione ambientalista deve allegare e, ove contestata, documentare le proprie finalità statutarie, il collegamento con il territorio e la lesione specifica degli interessi ambientali perseguiti; deve inoltre indicare il vantaggio concreto, o almeno l'aspettativa di vantaggio, derivante dalla caducazione dell'atto.
- La mera contestazione del corretto esercizio del potere amministrativo o il perseguimento di finalità generiche di giustizia non conferiscono legittimazione e interesse a ricorrere a un'associazione ambientalista.
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