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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 18/2024 resa dalla Sezione prima del TAR per l’Umbria in data 21.11.2023, pubblicata in data 22.01.2024, ad oggi passata in giudicato, con la quale l’intestato TAR ha accolto il ricorso con “il conseguente obbligo per l’Amministrazione di restitutio in integrum dal punto di vista economico, in riferimento al periodo di efficacia della sanzione di rimozione del grado per motivi disciplinari, ovvero dal 21 agosto 2011 al 12 novembre 2021, ordinando che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”, nonché per la declaratoria di nullità 1. del Provvedimento n. 244626ET/33/24 – 8 di Prot. del 27.5.2024 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti - provvedeva alla ricostruzione della carriera giuridico/economica nei confronti dell’Appuntato Giancarlo Cimini per il periodo dal 3.9.2011 al 12.10.2021, nella parte in cui non gli riconosceva l’importo netto rap lordo Irpef a titolo di rivalutazione pari a totali €53.107,31, di cui: a) € 49.485,49 a titolo di rivalutazione monetaria per il periodo dal 3.9.2011 al 12.10.2021 – arretrati a giugno 2024: prospetto); b) quanto ad € 1.012,48 per rivalutazione su arretrati gennaio 2025 ed, infine, c) quanto ad €2.609,34 per rivalutazione assegno funzionale dal 18.08.2013 al 17.08.2018 – anni 27 – dal 18.08.2018 al 31.12.2024 – anni 32 nonché del Provvedimento n. 244626ET/33/24 – 14 del 2.1.2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri– Centro Nazionale Amministrativo di Chieti nella parte in cui non riconosceva in favore del Sig. Cimini la corresponsione della rivalutazione monetaria. per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche incognito agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202500302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimenti di ricostruzione della carriera economica adottati in esecuzione di una precedente sentenza, nella parte in cui non riconoscono rivalutazione monetaria e interessi sugli arretrati retributivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del TAR Umbria n. 18/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla restitutio in integrum economica per il periodo di efficacia della sanzione disciplinare di rimozione del grado, successivamente annullata per tardività dell'azione disciplinare. L'amministrazione ha ricostruito la carriera e corrisposto gli arretrati retributivi, ma senza riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi, sostenendo che tali accessori non erano stati espressamente previsti dalla sentenza da eseguire. Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell'art. 429 c.p.c., la rivalutazione o gli interessi sui crediti retributivi costituiscono conseguenza necessaria della condanna relativa alla sorte capitale e che il giudice dell'ottemperanza avrebbe potuto integrare il giudicato anche su tale profilo. Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità, per elusione del giudicato, dei provvedimenti amministrativi nella parte omissiva e la corresponsione degli importi indicati a titolo di rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza, avendo natura mista di cognizione ed esecuzione, consente al giudice di interpretare e, in determinati casi, integrare il precetto della sentenza da eseguire, soprattutto quando le statuizioni siano generiche o complesse oppure siano intervenute sopravvenienze di fatto o di diritto. Tuttavia, tale potere è soggetto ai limiti oggettivi del giudicato e non consente di attribuire un quid pluris rispetto a quanto deciso nel giudizio di cognizione. Nel caso concreto la sentenza n. 18/2024 aveva omesso di pronunciarsi sulla rivalutazione e sugli interessi, senza che tale omissione fosse stata impugnata. Si era quindi formato il giudicato interno sulla mancata attribuzione degli accessori. Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., la domanda proposta in sede di ottemperanza per somme a titolo di rivalutazione e interessi è ammissibile, nel caso considerato, soltanto per gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non per quelli anteriori richiesti dal ricorrente. La mancata impugnazione della sentenza sfavorevole precludeva pertanto al giudice dell'ottemperanza di riconoscere gli accessori sul credito già pagato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    la domanda è proponibile dinanzi al giudice dell'ottemperanza limitatamente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La domanda di pagamento di rivalutazione e interessi proposta in sede di ottemperanza è consentita, nel caso esaminato, soltanto per gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non per quelli anteriori non riconosciuti nel titolo esecutivo.

  • art. 429 c.p.c.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la necessità del riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sui crediti retributivi, ma il TAR non l'ha ritenuta idonea a superare i limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla sentenza non impugnata.

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza può interpretare e, in presenza di disposizioni complesse o generiche oppure di sopravvenienze di fatto o di diritto, integrare il precetto della sentenza da eseguire; tale potere incontra tuttavia il limite del perimetro oggettivo del giudicato e non consente di attribuire un quid pluris rispetto a quanto deciso nel giudizio di cognizione.
  • Quando una sentenza riconosce la sorte capitale di un credito retributivo ma omette di attribuire rivalutazione monetaria e interessi, la parte interessata deve impugnare specificamente tale omissione nel giudizio di cognizione; in mancanza, si forma il giudicato sulla mancata attribuzione degli accessori.
  • L'art. 112, comma 3, c.p.a. consente di chiedere in sede di ottemperanza il pagamento di rivalutazione e interessi soltanto per gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non per quelli anteriori che non siano stati riconosciuti nel titolo esecutivo.
  • La mancata impugnazione della sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sulla rivalutazione e sugli interessi preclude al giudice dell'ottemperanza di integrare successivamente il titolo con la condanna a tali accessori anteriori al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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