Sentenza n. 10/2026 - Genova, Sezione 1
per il risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata istituzione, mediante le procedure di negoziazione e concertazione previste dalla legge, di forme di previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza e difesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata istituzione della previdenza complementare prevista per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sostenendo che dal 1998 gravasse sulle amministrazioni del comparto l'obbligo di avviare le procedure necessarie alla costituzione dei fondi pensione. Il danno è stato parametrato al mancato versamento, a carico delle amministrazioni, della quota destinata alla costituzione dei fondi. I ricorrenti hanno dedotto anche il contrasto dell'omissione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dei dipendenti pubblici, sostenendo che la materia fosse rimessa alla contrattazione e alla concertazione collettiva e che i singoli non fossero titolari di una posizione direttamente tutelabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Ha ritenuto che i singoli dipendenti pubblici siano titolari soltanto di un interesse indiretto e riflesso all'avvio e alla conclusione delle procedure negoziali o di concertazione necessarie per l'istituzione della previdenza complementare. La disciplina attribuisce infatti tali procedure alle organizzazioni sindacali rappresentative e, per il personale militare, agli organismi di rappresentanza previsti dall'ordinamento; le amministrazioni non dispongono di un autonomo potere-dovere di istituire unilateralmente la previdenza complementare né risultano previsti termini entro i quali debbano darvi attuazione. Ne consegue che i singoli dipendenti non possono far valere autonomamente né l'obbligo di provvedere né una pretesa risarcitoria fondata sulla sua asserita violazione. Il richiamo alla sentenza della Corte dei conti e alla pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione è stato ritenuto inconferente: la prima era stata riformata, mentre la seconda aveva deciso soltanto una questione di giurisdizione, senza pronunciarsi sul merito. Le spese sono state compensate per la novità della questione e per la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 26, comma 20, l. 448/1998
ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto [...] nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari
La norma rimette l'istituzione delle forme di previdenza complementare alle procedure di negoziazione e concertazione, senza configurare un autonomo obbligo unilaterale delle amministrazioni nei confronti dei singoli dipendenti.
art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005
per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche [...] le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi [...] Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni
La previdenza complementare del personale pubblico deve essere istituita attraverso la contrattazione collettiva o, per il personale non contrattualizzato e militare, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e dalla concertazione; i singoli dipendenti non hanno un'azione autonoma per imporne l'attivazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Individua il personale soggetto a regime di diritto pubblico, cui si applicano le specifiche procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'istituzione della previdenza complementare.
d.lgs. 195/1995
Prevede le procedure di negoziazione e concertazione rilevanti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; tali procedure spettano agli organismi rappresentativi e non ai singoli dipendenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- I singoli dipendenti pubblici non sono legittimati ad agire autonomamente per ottenere l'attuazione della previdenza complementare quando la legge rimette l'istituzione dei fondi alle procedure di contrattazione collettiva o di concertazione previste per la categoria.
- Il dipendente pubblico, quale destinatario solo eventuale e riflesso degli esiti della contrattazione o concertazione, non è titolare di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all'avvio o alla conclusione delle relative procedure.
- Quando l'ordinamento attribuisce la disciplina della previdenza complementare alla negoziazione o concertazione collettiva, l'amministrazione non ha un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente né può essere chiamata a rispondere del mancato versamento di quote contributive in assenza della previa istituzione del fondo secondo le procedure previste.
- La pronuncia che accerta la giurisdizione del giudice amministrativo non contiene, per ciò solo, alcuna decisione favorevole sul merito della pretesa risarcitoria.
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