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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05975/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per sottrazione di due orologi e di documenti, deducendo tre censure: primo, vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare il racconto accusatorio; secondo, erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p., contestando la valutazione del valore economico dei beni; terzo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico perché mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, ha giudicato il secondo manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva congruamente valorizzato l'elevato valore degli orologi e la loro funzione di beni destinati a soddisfare esigenze di lungo periodo, e ha reputato il terzo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 7 c.p.

    La circostanza aggravante patrimoniale è stata ritenuta integrata in ragione del rilevante valore economico dei beni sottratti, rapportato alle ordinarie disponibilità reddituali e alla loro idoneità a soddisfare esigenze di lungo periodo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando la motivazione del giudice di merito richiami gli elementi decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione; la critica deve misurarsi con gli argomenti del giudice di merito e non può ignorarli.
  • La circostanza aggravante fondata sul valore del bene può essere ravvisata quando il valore complessivo o individuale degli oggetti sottratti sia apprezzabilmente elevato in rapporto alle ordinarie capacità di spesa, così da incidere in modo significativo sulla sfera patrimoniale della vittima.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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