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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1946/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 110, 624, 625 n.2 e n.5 c.p.), deducendo: (1) estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, sostenendo che nel calcolo del termine di prescrizione non dovesse tener conto della recidiva (circostanza facoltativa); (2) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., in quanto la recinzione poteva essere stata già aperta da altri e non dai soggetti arrestati; in memoria integrativa la difesa ha aggiunto che la recidiva sarebbe in realtà inesistente per effetto di precedenti pene estinte, quindi non computabile ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto dell'aggravante art. 625 n.2 c.p. la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito (elementi indiziari quali rete tagliata, orme, foro nella recinzione in cemento, strumenti rinvenuti). Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa censura introdotta in memoria perché non era stata dedotta in sede di appello (violazione del divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello). Sul tema della prescrizione, la Cassazione ha chiarito che nel calcolo del termine va considerata la pena massima aumentata dalle circostanze ad effetto speciale (compresa la recidiva reiterata e specifica), per cui il termine ordinario risultava dilatato e la sentenza di appello del 13/09/2022 è intervenuta prima della scadenza della prescrizione; pertanto il motivo sulla prescrizione è infondato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (n.2)

    aggravante per essersi introdotti in luogo recintato o protetto

    La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di concreti elementi indiziari; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità

  • art. 624 c.p. e art. 56 c.p.

    Base della contestazione per il reato principale e sua tipologia (tentato furto) rilevante per il calcolo della pena edittale

  • art. 160 c.p.

    Principio per il decorso della prescrizione dopo interruzione: la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; utilizzato dalla difesa ma interpretato insieme alle disposizioni sul calcolo del termine-base

  • art. 157 c.p.

    determinazione del tempo necessario a prescrivere

    La Corte ha richiamato che il calcolo della prescrizione si fa sulla pena massima edittale aumentata delle circostanze ad effetto speciale

  • art. 161 c.p.

    Stabilisce l'aumento del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento di due terzi al termine calcolato sulla pena maggiorata

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata e specifica comporta un aumento di due terzi della pena base; tale aumento incide sul calcolo del termine di prescrizione

  • art. 63 c.p.

    Regola il concorso di circostanze ad effetto speciale e l'aumento massimo applicabile; utilizzata per il corretto incremento della pena ai fini della prescrizione

  • artt. 606 e 609 c.p.p.

    art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2

    Impediscono di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello; motivo per cui la censura sulla recidiva introdotta in memoria è stata ritenuta inammissibile

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato nella ratio che l'esclusione della recidiva deve essere dedotta in appello e non può essere rilevata d'ufficio in Cassazione

  • art. 445 c.p.p.

    Norma menzionata dalla difesa in relazione all'estinzione dei reati per effetto di sentenze anteriori, ma la questione non è stata ritenuta ammissibile in Cassazione per mancata deduzione in appello

  • art. 172 c.p.

    Citata dalla difesa in relazione all'estinzione della pena per precedente condanna; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità della relativa deduzione

  • art. 210 c.p.

    Richiamata dalla difesa in tema di effetti dell'estinzione della pena, ma la Corte non ha esaminato tale censura nel merito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la comminazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa

  • Giurisprudenza

    Corte Cost. n.186/2000 e varie sezioni della Cassazione richiamate

    Principi di giurisprudenza consolidata richiamati per l'indirizzo sul divieto di introdurre in Cassazione questioni non sollevate in appello e sulla determinazione della prescrizione

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state proposte in sede di appello, salvo casi eccezionali; pertanto, deduzioni nuove introdotte in memoria rischiano l'inammissibilità
  • Per il calcolo della prescrizione si prende come parametro la pena massima edittale aumentata delle circostanze ad effetto speciale (anche se facoltative quando sono state contestate): la recidiva ad effetto speciale incide sul termine-base
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei fatti già apprezzati dal giudice di merito salvo illogicità manifesta o violazioni di diritto; la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente
  • Se si contesta la sussistenza della recidiva per ragioni di estinzione di precedenti o effetti della estinzione della pena, tale censura occorre proporla tempestivamente in appello affinché possa essere esaminata e valutata
  • Quando si discute la prescrizione, prima va accertato quali circostanze aggravanti ed effetti speciali devono essere computati: il termine decorre sulla base del quadro finale delle aggravazioni ritenute dal giudice di merito

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