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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5295/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto dell'opposizione al decreto Pinto che aveva riconosciuto indennizzo per durata irragionevole del processo. Sosteneva che la fase di cognizione (4/1/2017-31/7/2017) e la successiva fase di ottemperanza (19/6/2018-14/6/2021) devono considerarsi unitariamente ai fini del calcolo della durata ragionevole e che la durata complessiva (3 anni, 6 mesi, 23 giorni) eccede il termine ragionevole di un anno previsto per il procedimento, spettandole quindi un indennizzo maggiore. Il Ministero della giustizia, con ricorso incidentale, contestava la propria legittimazione passiva (sostenendo che il soggetto legittimato fosse il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, in subordine, la fondatezza della pretesa indennitaria per la fase di ottemperanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero della giustizia perché la Avvocatura dello Stato non aveva tempestivamente eccepito in primo grado la mancata partecipazione dell'organo legittimato (MEF), per cui la questione era preclusa in questa sede. Quanto al ricorso principale, la Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che la fase di cognizione e la successiva fase di ottemperanza vadano considerate unitariamente per il calcolo della durata ragionevole: il procedimento complessivo è durato 3 anni, 6 mesi e 23 giorni; detratto il termine ragionevole di un anno, la ricorrente aveva diritto a indennizzo per tre anni. La Corte ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha liquidato a titolo di equo indennizzo €1.200 oltre interessi legali dalla domanda. Ha rigettato il secondo motivo e ha assorbito il terzo e quarto motivi. Ha inoltre liquidato le spese processuali a favore della ricorrente nelle somme specificate nel dispositivo (tra cui €600 + €28 per la fase monitoria e di opposizione con distrazione a favore dell'avv. Michele Liguori, e €500 + €100 esborsi per il giudizio di legittimità, con le maggiorazioni di legge).

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)

    art. 2, art. 2-bis comma 1, art. 3 comma 2 e commi successivi

    La Corte interpreta la legge Pinto nel senso che, ai fini dell'indennizzo per durata irragionevole, la fase di cognizione e l'eventuale successiva fase esecutiva/di ottemperanza devono essere considerate unitariamente; la durata ragionevole è un anno per grado (con l'anno comprensivo della cognizione e dell'eventuale esecuzione), e l'eccesso va liquidato conformemente agli arrotondamenti previsti dall'art. 2-bis.

  • legge n. 260/1958

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'errore di identificazione della persona alla quale notificare l'atto deve essere eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza con indicazione del corretto soggetto; tale regola è applicata alle ipotesi di costituzione in giudizio di organi statali distinti.

  • codice di procedura civile

    art. 75, art. 360 n. 4, art. 384 comma 2

    Art. 75 richiamato in tema di eccezioni processuali; art. 360 n.4 è il parametro di cassazione per violazione di norme di legge; art. 384 comma 2 consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto per la liquidazione dell'indennizzo.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Rilevanza del principio del giusto processo e dell'effettività del contraddittorio; la Corte richiama l'esigenza di garantire il contraddittorio anche tra articolazioni diverse dello Stato, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato come parametro sovranazionale relativo al diritto a un equo processo e alla ragionevole durata del processo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata come principio di tutela giurisdizionale effettiva correlata alla ragionevole durata del processo.

  • decreto legislativo n. 104/2010

    art. 46 comma 1, artt. 75, 87, 114

    Richiamato in relazione ai parametri e principi sul patrocinio e funzioni dell'Avvocatura dello Stato e alla disciplina dei procedimenti amministrativi collegati all'esecuzione, nella parte evocata dalla ricorrente e dal Collegio.

Massime di principio

  • Nei procedimenti ex legge Pinto la fase di cognizione e l'eventuale successiva fase di ottemperanza/esecuzione vanno generalmente considerate unitariamente per il calcolo della durata ragionevole; quando la somma delle durate eccede l'anno (per grado), il danneggiato può ottenere indennizzo per l'eccesso.
  • La durata ragionevole da detrarre è quella prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza (un anno per grado), e l'eccesso va liquidato computando la differenza e applicando gli arrotondamenti previsti dall'art. 2-bis.
  • Quando in giudizio sono coinvolti diversi enti o organi dello Stato, la mancata partecipazione dell'organo effettivamente legittimato deve essere eccepita tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato (secondo l'orientamento che applica art.4 legge 260/1958); se non eccepita in prima udienza, la questione può risultare preclusa nelle fasi successive.
  • La rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione dipende dalla natura del soggetto convenuto: se si tratta di distinte persone giuridiche pubbliche la regola può comportare conseguenze diverse rispetto al caso di organi o articolazioni dello Stato (per questi ultimi opera la disciplina di remediazione prevista dalle Sezioni Unite). Occorre verificare la specifica qualificazione del soggetto statale.
  • Il giudice di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando la questione di fatto è già sufficientemente delineata, potendo liquidare direttamente l'indennizzo senza rinvio per istruttoria.
  • Le questioni relative alla liquidazione delle spese processuali possono essere assorbite o ricalcolate in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'impugnazione che incide sull'entità dell'indennizzo o sulla responsabilità delle parti; le determinazioni effettuate entro i parametri tariffari non richiedono motivazione estesa.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla rilevabilità d'ufficio di specifiche eccezioni, è importante valutare la linea più recente e gli orientamenti delle Sezioni Unite; tuttavia, la tempestività dell'eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato rimane elemento centrale per la regolarità del contraddittorio.

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