Cassazione Civile, Sentenza n. 5285/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 07120180001411588000 (anno 2013) per IRES e IVA, con censure sulla nullità o inesistenza della notifica via PEC in formato PDF privo dell'estensione ".p7m" e senza firma digitale e relata, mancato inoltro dell'avviso bonario e carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi in cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Mondial Pulimento S.r.l., confermando le decisioni di primo e secondo grado. Ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante il mancato deposito della sentenza notificata nei termini, ha dichiarato infondati i tre motivi di impugnazione: (1) la notifica tramite PEC della copia su supporto informatico dell'atto originariamente cartaceo non richiede necessariamente la firma digitale quando non è prevista normativa contraria; (2) la motivazione della sentenza impugnata è adeguata al minimo costituzionale e non affetta da vizio di motivazione apparente; (3) nella fattispecie di controllo automatizzato, il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza è sufficiente a motivare il calcolo degli interessi, essendo questi determinati ex lege e frutto di un calcolo matematico. Ha inoltre disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002. Non sono state assegnate spese di giudizio in favore dell'intimata, per mancata difesa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973
art. 26, comma secondo (come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lett. b) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)
Riferimento alla disciplina della notifica degli atti fiscali; la Corte ha ritenuto che, in assenza di prescrizione normativa contraria, la copia informatica notificata via PEC non debba necessariamente recare firma digitale.
d.P.R. n. 600/1973
Norma che prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la cartella derivante da tale controllo può limitarsi a richiedere le somme dichiarate e non versate, con calcolo degli interessi predeterminato ex lege.
d.P.R. n. 633/1972
Analogamente all'art. 36-bis del DPR 600/1973, disciplina il controllo automatizzato in materia IVA; conferma la natura predeterminata del calcolo degli interessi per somme risultanti dalla dichiarazione.
d.P.R. n. 68/2005
Norma richiamata nella censura relativa alla notifica via PEC e al registro INI-PEC; la Corte ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal registro per la notifica degli atti.
d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
art. 1, comma 1, lett. c)
Richiamato in relazione alla disciplina delle notifiche per via telematica e dell'utilizzo di strumenti informatici; la Corte ha valutato la liceità della notifica effettuata tramite PEC.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Fondamenti di cassazione invocati (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i relativi motivi di ricorso.
codice di procedura civile
Richiamata nella discussione sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo: la Corte ha osservato che, anche ove ritenuta nulla una notifica, il vizio può essere sanato se è stato raggiunto lo scopo della notificazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma di rito tributario richiamata a proposito dei requisiti motivazionali delle decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse conforme al minimo costituzionale.
legge n. 241/1990
Principi generali sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che il richiamo normativo effettuato nella cartella e nella sentenza fosse sufficiente nel contesto di un calcolo di natura matematica.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta di adeguata motivazione degli atti impositivi; la Corte ha stabilito che per il calcolo degli interessi, predeterminato ex lege, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater (inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012)
Prevede l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di proseguimento del giudizio di cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di una copia informatica di un atto originariamente cartaceo non richiede necessariamente firma digitale se la normativa non lo impone espressamente; la ricezione nella casella PEC risultante dal registro INI-PEC rende la notifica computabile.
- Nei casi di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972), il calcolo degli interessi è in gran parte predeterminato dalla legge e la motivazione può limitarsi al richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza, senza dover esplicitare dettagli tecnici se il risultato è frutto di un'operazione matematica.
- Per far valere la nullità della notifica è necessario dimostrare un vizio rilevante che impedisca il conseguimento dello scopo della notificazione; altrimenti il vizio può considerarsi sanato.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la motivazione non consente di comprendere la ratio decidendi; il minimo costituzionale di motivazione è raggiunto quando il giudice indica il percorso logico-giuridico di base che ha condotto alla decisione.
- Il mancato deposito formale di una sentenza notificata non rende automaticamente inammissibile il ricorso per cassazione se il termine di notificazione del ricorso stesso è stato rispettato (giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata).
- In sede di impugnazione è importante contestare non solo formalmente la notifica (es. mancanza di .p7m o firma) ma anche provare l'inesistenza della ricezione o l'effettivo pregiudizio derivante dal presunto vizio.
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