Cassazione Civile, Sentenza n. 5296/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I controricorrenti, ex membri del CdA di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, avevano impugnato la delibera CONSOB n. 20069/2017 che contestava omissioni informative nel prospetto relativo a un aumento di capitale (anno 2013) e la mancata comunicazione della nota della Banca d'Italia del 24 luglio 2012. La Corte d'appello di Firenze aveva annullato la delibera ritenendo che CONSOB avesse operato con un ritardo ingiustificato (circa due anni) nell'avviare l'istruttoria, perché - secondo la Corte - gli elementi necessari erano noti già entro il 2013. CONSOB ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, errori nella valutazione della tempestività delle acquisizioni documentali decisive e l'illegittimo sindacato ex post delle scelte istruttorie dell'Autorità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo, quinto e settimo del ricorso CONSOB, rigettato i primi due motivi e dichiarati assorbiti il quarto e il sesto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze nella parte accolta e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello per un nuovo esame, anche sulle spese. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello avesse illegittimamente sindacato ex post la scelta di CONSOB circa l'avvio e la completezza dell'attività istruttoria, non tenendo conto che documenti decisivi (tra cui le note ispettive della Banca d'Italia) erano stati acquisiti da CONSOB solo il 12 maggio 2016 e che CONSOB aveva svolto ulteriori indagini nel dicembre 2015. Sono stati richiamati i principi sul momento dell'accertamento dal quale decorre la decadenza per la contestazione, sul limitato sindacato del giudice circa le scelte istruttorie dell'Autorità e sulla necessità di valutare l'eventuale superfluità degli atti di indagine con un giudizio ex ante.
Norme richiamate
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
art. 94 commi 2 e 7; art. 97 comma 1; art. 115 comma 1 lett. a); art. 191 comma 2; art. 195 (in particolare comma 1)
Usato per definire le violazioni contestate (obblighi informativi sugli emittenti) e, soprattutto, per individuare il momento dell'accertamento da cui decorre il termine per la contestazione; la Corte sottolinea che il momento va valutato considerando la complessità e la completezza degli elementi conoscitivi realmente acquisiti dall'Autorità
legge 24 novembre 1981, n. 689
Rilevata in combinato disposto con l'art. 195 TUF in relazione alle regole processuali e di decadenza applicabili nelle sanzioni amministrative
codice di procedura civile (c.p.c.)
art. 115; art. 132 comma 1 numero 4; art. 360 primo comma numero 5
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla portata del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare solo anomalie motivazionali rilevanti (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), mentre non sostituisce il giudizio di merito sulle scelte istruttorie
preleggi
Fornisce canoni ermeneutici per interpretare la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione introdotta dalla riforma dell'art. 360 c.p.c.
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (conv. legge 7 agosto 2012, n. 134)
art. 54 (riforma art. 360 c.p.c.)
Richiamato per spiegare la riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione e i limiti della censura in cassazione
Massime di principio
- Il momento dell'accertamento, da cui decorre il termine per la contestazione di sanzioni amministrative, va individuato nel momento in cui la constatazione si è tradotta o si sarebbe potuta tradurre in accertamento definitivo, tenendo conto della natura e complessità della materia e della effettiva acquisizione dei documenti decisivi.
- Il giudice che esamina l'opposizione a sanzioni amministrative deve limitarsi a verificare se vi sia stata un'ingiustificata e prolungata inerzia dell'Autorità durante o dopo la raccolta degli elementi probatori, senza sostituirsi all'Autorità nella valutazione dell'opportunità o del momento di avvio delle indagini.
- La valutazione dell'eventuale superfluità di atti istruttori deve essere effettuata con un giudizio ex ante: è irrilevante che indagini ritenute prospetticamente utili si rivelino poi, ex post, inutili.
- L'Autorità di vigilanza può ragionevolmente raccogliere ulteriori elementi, anche al fine di perseguire l'economia procedimentale emettendo un unico provvedimento che comprenda più violazioni collegate; tali scelte non sono automaticamente sindacabili dal giudice di merito se motivate e non manifestamente pretestuose.
- La data di effettiva acquisizione di documenti decisivi (es. note ispettive o rapporti di vigilanza) può essere determinante per stabilire la tempestività della contestazione: se elementi rilevanti per la decisione sono stati ottenuti solo successivamente, il termine per l'azione sanzionatoria decorre da tale acquisizione.
- In caso di dubbio sulla completezza o sulla tempestività dell'istruttoria, la via corretta è la rimessione al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.
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