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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5284/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento (n. 097/2013/01540785/73) emessa dopo controllo automatizzato sulle dichiarazioni (Mod. 770 S/2010 e Mod. Unico 2010) per l'anno 2009. La cartella era composta da due ruoli: n.2013/550165 (ritenute a titolo di sostituzione d'imposta per €208.731,00) e n.2013/250814 (recupero di crediti d'imposta per incremento occupazionale per €1.591.863,00). In primo grado la CTP ha accolto parzialmente il ricorso soltanto sul recupero dei crediti d'imposta ritenendo mancata preventiva notifica di avviso di accertamento. La CTR ha riformato la CTP accogliendo l'appello dell'Agenzia e respingendo l'appello incidentale della società. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di norme processuali e tributarie, omissione o travisamento di prove, carenza motivazionale della cartella relativamente al disconoscimento del credito d'imposta e omissione della notifica dell'avviso bonario.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ha dichiarato infondati diversi motivi relativi alla legittimità del controllo automatizzato e alla necessità di un previo avviso di recupero per i casi cartolari. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale della cartella in relazione al ruolo n.2013/250814 (recupero del credito d'imposta per l'anno 2008): la cartella, pur conforme al modello ministeriale, non riportava le ragioni di fatto e di diritto che giustificassero il disconoscimento del credito, e pertanto quella parte della cartella è stata annullata. Restano invece confermate le somme richieste con il ruolo n.2013/550165 relative alle ritenute operate a titolo di sostituto d'imposta. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Il controllo automatizzato ai sensi dell'art.36-bis è legittimo per contestare omissioni o incongruenze rilevabili ex actis; non sempre è necessario un previo avviso di recupero quando si tratta di mera attività cartolare senza valutazioni interpretative

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis comma 2 lett. e)

    Riconosciuto che il caso rientra nel controllo cartolare previsto da tale previsione, legittimando l'iscrizione a ruolo senza previo atto impositivo quando si riscontrano omissioni dichiarative agevolmente rilevabili

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Richiamato nell'ambito della giurisprudenza che considera legittimo il ricorso al controllo automatizzato per contestazioni basate su dati formali della dichiarazione

  • d.P.R. n. 322/1988, art. 2 comma 8-bis

    Censurato in un motivo poi assorbito: la ricorrente sosteneva la possibilità di emendare in melius la dichiarazione in sede contenziosa indipendentemente da decadenze procedimentali

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 23 comma 3

    Richiamato con riferimento ai limiti di contestazione e alle regole processuali in materia tributaria

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Richiamato nei motivi per contestare violazioni procedurali, ma senza effetto decisorio nel caso specifico

  • l. n. 212/2000, art. 7

    Invocato dalla ricorrente in tema di garanzie del contribuente, non ritenuto idoneo a far prevalere la sua posizione sul controllo cartolare

  • l. n. 212/2000, art. 6 comma 5

    La Corte conferma che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste ogni volta ma solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nei controlli cartolari senza margini interpretativi il contraddittorio non è comunque imposto

  • l. n. 241/1990, art. 3

    Richiamato in relazione al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, ma non decisivo nel caso

  • Costituzione, art. 11 comma 6

    Richiamato in un motivo poi non accolto; non ha inciso sull'esito

  • codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116, 276, 360, 378, 384

    Articoli processuali richiamati per questioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia, travisamento della prova, rimedi e decisione nel merito in cassazione; la Corte ha valutato inammissibilità, infondatezza o assorbimento dei vari motivi alla luce di tali norme

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis comma 3

    Richiamato in relazione alla notifica dell'avviso bonario; la Corte ribadisce che la mancata comunicazione non determina automatica illegittimità della cartella quando non vi siano incertezze rilevanti

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ai sensi dell'art.36-bis è legittimo quando si tratta di verifiche cartolari basate su dati formali e non richiede necessariamente un preventivo avviso di recupero o un contraddittorio endoprocedimentale, salvo che sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione
  • Il primo atto che dà effettiva conoscenza della pretesa (la cartella) deve contenere motivazione idonea a spiegare le ragioni di fatto e di diritto del disconoscimento di crediti d'imposta; carenza motivazionale di tale atto può portare all'annullamento del ruolo relativo
  • La Corte può ritenere implicita una pronuncia su questioni non esplicitamente trattate se la decisione adottata comporta logicamente il rigetto o l'accoglimento dell'eccezione (pronuncia implicita); l'omessa pronuncia è rilevante solo se non sussiste tale implicazione logico-giuridica
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con l'andamento del giudizio di merito; deduzioni tardive o non adeguatamente specificate rischiano l'inammissibilità
  • Quando vi è soccombenza reciproca sull'esito globale del giudizio, è possibile la compensazione integrale delle spese processuali

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