Cassazione Civile, Ordinanza n. 26623/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 193, comma 2, c.d.s. e del sequestro del veicolo. L’opposizione proposta avverso il verbale era stata rigettata in primo grado dal Giudice di pace, che aveva però compensato integralmente le spese. In appello il Tribunale aveva respinto il gravame ma, nonostante l’assenza di appello incidentale del Prefetto sul capo relativo alle spese di primo grado, aveva condannato l’appellante al pagamento sia delle spese del primo grado sia di quelle del secondo grado. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e del divieto di reformatio in pejus, sostenendosi che il giudice d’appello non potesse modificare d’ufficio la compensazione delle spese disposta in primo grado in mancanza di specifica impugnazione incidentale della controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il giudice non può d’ufficio riformare il capo sulle spese del primo grado e condannare l’appellante al pagamento anche di quelle, se la parte vittoriosa non ha proposto appello incidentale su quel punto. La potestà di nuovo regolamento delle spese opera solo se la sentenza impugnata è riformata, in tutto o in parte, nel merito. La Corte ha quindi cassato parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, lasciando ferma la restante parte della decisione. Ha inoltre condannato il Prefetto alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
sanzione pecuniaria di euro 848,00 e sequestro del veicolo
È la norma sostanziale che sanziona la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria; nel caso concreto non è oggetto di censura nel merito, ma costituisce il presupposto della lite.
È richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto per il giudice d’appello di introdurre una statuizione non devoluta, in assenza di appello incidentale sul capo delle spese di primo grado.
Massime di principio
- In caso di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado non può modificare d’ufficio il capo sulle spese del primo grado se tale capo non è stato specificamente impugnato dalla parte interessata mediante appello incidentale.
- Il potere del giudice d’appello di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste quando la sentenza impugnata è riformata, anche solo parzialmente, poiché le spese vanno correlate all’esito complessivo della lite.
- La condanna dell’appellante alle spese del doppio grado, in presenza di conferma integrale della decisione di merito e in assenza di impugnazione incidentale sul capo delle spese di primo grado, integra ultrapetizione.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare parzialmente la sentenza e decidere nel merito eliminando la sola statuizione viziata sulle spese.
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