Cassazione Penale, Sentenza n. 20451/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Romeo ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) contestazione della sussistenza di gravi indizi in relazione all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), lamentando difetti metodologici, inversione dell'analisi tra reati-fine e partecipazione, e l'assenza di elementi che dimostrino la conoscenza dell'origine illecita del prodotto da parte del Romeo; 2) censura sulla qualificazione dell'attività come prevalentemente illecita e sulla mancata indicazione del quantitativo di prodotto illecito e di attività di dissimulazione, in relazione all'art. 648-ter c.p.; 3) contestazione della configurazione di intestazione fittizia e di finanziamento fittizio (art. 512-bis c.p.), con osservazioni sulla natura dei trasferimenti societari e sul travisamento delle intercettazioni; 4) impugnazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura più afflittiva (custodia in carcere), con rilievi sulla proporzionalità, sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e sulla mancata considerazione del sequestro dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente chiedessero una rivalutazione alternativa del quadro fattuale, preclusa in sede di legittimità, e che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse dotata di motivazione adeguata, coerente e priva di illogicità manifesta, valorizzando intercettazioni e risultanze investigative. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e ha confermato che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione per la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
indica la competenza del Tribunale a decidere sul riesame delle misure cautelari; richiamata per descrivere l'atto del Tribunale di Catanzaro
norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha esaminato le censure sulla sussistenza di gravi indizi in relazione a questa fattispecie e ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse congrua e non manifestamente illogica
reato relativo all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; la difesa contestava la qualificazione delle imprese come prevalentemente illecite e la mancanza di specifici elementi probatori, ma la Corte ha ritenuto che tali censure richiedessero una diversa valutazione dei fatti non consentita in cassazione
riguarda l'intestazione fittizia di beni; la Corte ha considerato non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che aveva valutato trasferimenti e attività societarie, rigettando la lettura alternativa proposta dalla difesa
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
disciplinante il pericolo di reiterazione dei reati come esigenza cautelare; la Corte richiama che tale pericolo deve essere concreto e attuale e valutato nelle concrete manifestazioni del fatto, non ricavabile dalla sola gravità astratta del titolo di reato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
criteri di legittimità richiamati nei motivi di ricorso per segnalare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte osserva che le censure mosse si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile tranne che per manifesta illogicità
banca delle norme che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata dalla Corte per irrogare le spese al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale per l'informazione al direttore dell'istituto penitenziario circa provvedimenti rilevanti; la Corte ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto
legge n. 47 del 2015 (modifica art. 274 c.p.p.)
menzionata per ribadire il principio che non è lecito desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma occorre valutare la gravità concreta del fatto
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: non è consentita una rivalutazione alternativa dei fatti, salvo che sia denunciata una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione
- Le censure che si risolvono nel proporre una diversa lettura delle risultanze investigative sono inammissibili se l'ordinanza impugnata contiene motivazione coerente e priva di errori logici
- Per rimuovere una misura cautelare occorre dimostrare un vizio di diritto o una illogicità manifesta nella connessione tra indizi e conclusione sulla gravità indiziaria; la mera esistenza di argomenti alternativi non è sufficiente
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) deve essere concreto e attuale e valutato in base alle modalità concrete del fatto e alla situazione personale e di vita dell'imputato; non può essere desunto dalla sola gravità astratta del reato
- Nelle contestazioni relative a reati economici o societari, la semplice quantificazione di scambi o volumi non basta a provare la prevalente illiceità dell'attività: è necessario che il giudice spieghi il nesso logico tra elementi indiziari e conclusione tipizzante
- Le impugnazioni devono indicare con chiarezza quale norma di legge sarebbe stata violata o in cosa consisterebbe la manifesta illogicità della motivazione per essere ammesse in cassazione
- Quando si contesta l'interpretazione di intercettazioni o trasferimenti societari, il ricorrente deve evidenziare eventuali travisamenti manifesti o omissioni logiche rilevanti; le valutazioni sulla attendibilità delle fonti restano di regola un apprezzamento del giudice di merito
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