Ordinanza n. 4880/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza: - al decreto cron. n. 810/2021 del 30/03/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Sez. Civile Quinta, in esito al procedimento recante RG n. 51/2021 (in materia di equa riparazione ex l. 89/2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli in materia di equa riparazione ex l. 89/2001
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto cron. n. 810/2021 della Corte di Appello di Napoli, emesso in materia di equa riparazione. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti rappresentando l'impossibilità di insediarsi, poiché mancava l'istanza della parte ricorrente necessaria a tal fine e il sollecito trasmesso via PEC il 20 maggio 2025 era rimasto senza riscontro. Il Collegio, valutato tale comportamento, ha manifestato dubbi sulla persistenza dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione documentati chiarimenti sullo stato delle procedure amministrative e contabili necessarie per l'integrale adempimento della decisione da eseguire.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha fissato al 30 settembre 2026 il termine per il deposito di memorie delle parti sulla possibile sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, determinata dal mancato riscontro del ricorrente alle richieste del Commissario ad acta. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero della Giustizia, chiamato a depositare una relazione documentata sullo stato delle procedure amministrative e contabili necessarie all'adempimento del decreto della Corte di Appello. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio prima della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per sollecitare il contraddittorio sulla persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Disciplina la materia dell'equa riparazione cui si riferisce il decreto della Corte di Appello oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il mancato riscontro della parte istante alle richieste necessarie all'insediamento o all'operatività del Commissario ad acta può fondare un dubbio sulla persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; prima di definire la causa, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.
- Quando l'adempimento del giudicato richiede procedure amministrative e contabili ancora in corso, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'acquisizione di una relazione istruttoria documentata dall'amministrazione sullo stato delle attività necessarie all'esecuzione.
Come è indicizzato
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