Cassazione Civile, Ordinanza n. 21734/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui erano state iscritte a ruolo sanzioni per omessi versamenti delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi da febbraio a luglio e dicembre 2008, oltre all'omesso acconto IVA, per complessivi euro 140.483,58. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l'erroneità del calcolo delle sanzioni e invocando il ravvedimento operoso, avendo versato l'imposta dovuta in due soluzioni, il 29.1.2009 e il 16.7.2010, prima della notifica dell'avviso. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo sufficiente il pagamento dell'imposta entro un anno dalla dichiarazione e applicabile la riduzione sanzionatoria di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e 13 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il ravvedimento operoso non può essere parziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale di tributo, sanzione ridotta e interessi, contestualmente alla regolarizzazione, e che in ogni caso la misura della sanzione non poteva essere quella indicata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che il ravvedimento operoso non può essere parziale: il pagamento frazionato dell'imposta, privo del contestuale versamento della sanzione ridotta e degli interessi, non perfeziona l'istituto. Ha inoltre chiarito che la sanzione base per l'omesso versamento era quella del 30% prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e che, ratione temporis, la riduzione prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 era quella a un ottavo del minimo, non quella applicata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
prevede la sanzione amministrativa del 30% per gli omessi o ritardati versamenti del tributo
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
il ravvedimento operoso si perfeziona solo con la regolarizzazione del tributo, il pagamento integrale della sanzione ridotta e degli interessi; la riduzione applicabile, nel caso esaminato, era quella prevista dal comma 1, lett. b), cioè a un ottavo del minimo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 1997
consente la riduzione della sanzione quando la regolarizzazione avviene entro il termine previsto dalla norma, ma solo a fronte dell'integrale adempimento richiesto dal ravvedimento
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi moratori
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con i pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, il ravvedimento operoso non è configurabile in forma parziale: per perfezionarsi richiede il pagamento integrale di tributo, sanzione ridotta e interessi, secondo le condizioni e i termini stabiliti dalla legge.
- Il pagamento frazionato del solo tributo, se non accompagnato dal contestuale versamento della sanzione ridotta e degli interessi, non produce gli effetti premiali del ravvedimento operoso.
- Quando la violazione consiste in omesso versamento, la sanzione base è quella prevista dalla norma sanzionatoria specifica; la riduzione per ravvedimento deve essere calcolata esclusivamente sulla base delle percentuali previste dalla disciplina speciale e non secondo criteri equitativi o analogici.
- La regolarizzazione tardiva è idonea a beneficiare del ravvedimento solo se avviene entro il termine normativamente previsto e con adempimento completo delle obbligazioni accessorie previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →