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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21734/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui erano state iscritte a ruolo sanzioni per omessi versamenti delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi da febbraio a luglio e dicembre 2008, oltre all'omesso acconto IVA, per complessivi euro 140.483,58. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l'erroneità del calcolo delle sanzioni e invocando il ravvedimento operoso, avendo versato l'imposta dovuta in due soluzioni, il 29.1.2009 e il 16.7.2010, prima della notifica dell'avviso. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo sufficiente il pagamento dell'imposta entro un anno dalla dichiarazione e applicabile la riduzione sanzionatoria di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e 13 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il ravvedimento operoso non può essere parziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale di tributo, sanzione ridotta e interessi, contestualmente alla regolarizzazione, e che in ogni caso la misura della sanzione non poteva essere quella indicata dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che il ravvedimento operoso non può essere parziale: il pagamento frazionato dell'imposta, privo del contestuale versamento della sanzione ridotta e degli interessi, non perfeziona l'istituto. Ha inoltre chiarito che la sanzione base per l'omesso versamento era quella del 30% prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e che, ratione temporis, la riduzione prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 era quella a un ottavo del minimo, non quella applicata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    prevede la sanzione amministrativa del 30% per gli omessi o ritardati versamenti del tributo

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    il ravvedimento operoso si perfeziona solo con la regolarizzazione del tributo, il pagamento integrale della sanzione ridotta e degli interessi; la riduzione applicabile, nel caso esaminato, era quella prevista dal comma 1, lett. b), cioè a un ottavo del minimo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 1997

    consente la riduzione della sanzione quando la regolarizzazione avviene entro il termine previsto dalla norma, ma solo a fronte dell'integrale adempimento richiesto dal ravvedimento

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi moratori

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con i pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, il ravvedimento operoso non è configurabile in forma parziale: per perfezionarsi richiede il pagamento integrale di tributo, sanzione ridotta e interessi, secondo le condizioni e i termini stabiliti dalla legge.
  • Il pagamento frazionato del solo tributo, se non accompagnato dal contestuale versamento della sanzione ridotta e degli interessi, non produce gli effetti premiali del ravvedimento operoso.
  • Quando la violazione consiste in omesso versamento, la sanzione base è quella prevista dalla norma sanzionatoria specifica; la riduzione per ravvedimento deve essere calcolata esclusivamente sulla base delle percentuali previste dalla disciplina speciale e non secondo criteri equitativi o analogici.
  • La regolarizzazione tardiva è idonea a beneficiare del ravvedimento solo se avviene entro il termine normativamente previsto e con adempimento completo delle obbligazioni accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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