Cassazione Penale, Ordinanza n. 26913/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge una riforma nel merito della decisione impugnata; resta ferma la statuizione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio definito nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito deducendo, con il primo motivo, un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale. La Corte rileva che la censura era del tutto generica e non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicava gli elementi concreti posti a base della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di una pena eccezionalmente superiore alla media, evenienza qui non ricorrente. La Corte richiama inoltre il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, già operato in primo grado, pur evidenziandone il contrasto con l'art. 69, quarto comma, c.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende la doglianza inammissibile.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
Il giudice di merito esercita la discrezionalità nella determinazione della pena in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.
La Corte richiama il contrasto tra il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la recidiva contestata, pur senza trarne conseguenze nel dispositivo di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la censura di vizio di motivazione è inammissibile se non indica puntualmente gli elementi di fatto o di diritto che rendono illogica o carente la motivazione impugnata.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sulla loro estensione massima non è di per sé sufficiente a fondare il ricorso, poiché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione rafforzata solo quando la pena si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
- In sede di legittimità, la determinazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione, non per una mera diversa valutazione del merito.
- La generica allegazione di un vizio motivazionale non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio controllo, dovendo il ricorso indicare in modo chiaro e autosufficiente le ragioni della critica.
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