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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33145/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi: 1) violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), perché dopo la variazione della composizione del collegio furono assunte nuove prove senza rinnovare quelle già espletate e senza consentire alle parti di interloquire; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente al capo A, sostenendo che il congedo straordinario era stato concesso per assistere entrambi i suoceri e non doveva considerarsi esaurito con la morte di uno di essi; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente al capo B, sostenendo che aveva comunicato l'intenzione di continuare a fruire del congedo anche dopo la cessazione della sospensione disciplinare e che tale congedo era ancora vigente; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando il doppio uso dei precedenti penali a fini sia del diniego delle attenuanti sia della determinazione della pena, con preteso ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato la responsabilità penale di Iuvara per due episodi di diserzione impropria (art. 148, n. 2, codice penale militare di pace): mancato rientro al reparto dopo la scadenza della licenza ordinaria dal 6 novembre 2019 fino al 1° maggio 2020 (capo A) e mancato rientro alla cessazione della sospensione disciplinare dal 1° agosto 2020 fino al 18 ottobre 2021 (capo B). Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la novella che ha introdotto l'art. 495, comma 4‑ter c.p.p., affermando che non è sempre dovuta la rinnovazione automatica delle prove dopo il mutamento del giudice e che la parte deve chiedere la rinnovazione se la ritiene necessaria. Sui capi A e B ha ritenuto legittimo l'ordine di rientro, non manifestamente illegittimo o delittuoso, e dunque assente il giusto motivo per giustificare la prolungata assenza. Sul quarto motivo ha confermato che i medesimi fatti possono essere valutati più volte sotto profili diversi ai fini della determinazione della pena, senza violare il principio del ne bis in idem. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 148, n. 2, codice penale militare di pace

    Norma incriminatrice della diserzione impropria, applicata ai fatti di mancato rientro al reparto oltre il termine di tolleranza; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per entrambi i periodi contestati.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice; la Corte ha ribadito che il mutamento della composizione non impone automaticamente la rinnovazione delle prove già acquisite, salvo richiesta della parte o necessità motivata del giudice.

  • art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. (introdotto d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze».

    La norma codifica e delimita il diritto della parte a chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative dopo il mutamento del giudice; la rinnovazione non è automatica ma subordinata a richiesta della parte o a valutazione del giudice.

  • art. 507, artt. 492, 493, 495 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle regole sull'assunzione e rinnovazione delle prove; la Corte ha spiegato che gli atti già compiuti da un giudice mutato restano utilizzabili se non revocati e che la parte può chiedere la rinnovazione.

  • art. 1349, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Limiti al sindacato del militare sull'ordine ricevuto: il militare può rifiutare esecuzione solo se l'ordine sia manifestamente diretto contro le istituzioni o costituisca manifestamente reato; qui non sussisteva tale ipotesi, perciò l'ordine di rientro era vincolante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il militare deve ottemperare agli ordini di rientro in servizio se non sono manifestamente illegittimi o delittuosi; eventuali profili di illegittimità vanno impugnati nelle sedi amministrative o giurisdizionali, non opponendosi all'ordine tramite assenza prolungata.
  • La portata e la documentazione del congedo straordinario devono essere chiaramente specificate: in assenza di una previsione esplicita che estenda il beneficio oltre la cessazione della causa sopravvenuta, il comando può considerare il congedo esaurito e intimare il rientro.
  • Il mutamento della composizione del collegio non comporta automaticamente la nullità delle attività istruttorie svolte; le prove raccolte restano utilizzabili e la rinnovazione è subordinata alla richiesta della parte o alla valutazione del nuovo giudice, come previsto dall'art. 495, comma 4-ter c.p.p.
  • Ai fini della determinazione della pena è ammesso considerare gli stessi fatti o precedenti penali sotto profili diversi (per negare attenuanti e per aumentare la pena), senza che ciò configuri il ne bis in idem, purché si tratti di valutazioni distinte e giustificate.
  • In caso di disaccordo sulla portata di un congedo o di un provvedimento del reparto, è consigliabile documentare tempestivamente le richieste e seguire le vie di impugnazione formali, evitando di prolungare l'assenza oltre i termini di tolleranza previsti dalla legge.

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