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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35841/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il diniego del Magistrato di sorveglianza di concedere la liberazione anticipata per il semestre 26/12/2023–26/06/2024. Il diniego era fondato sulle numerose denunce per evasione e sulle violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare, tra cui il divieto di frequentare tossicodipendenti; il Tribunale aveva inoltre considerato episodi del semestre precedente e di quello successivo, ritenendoli espressione di reiterata inosservanza e del fallimento del programma trattamentale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 54 ord. pen., sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il singolo semestre. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione, contestando che il diniego fosse fondato su una denuncia per evasione ancora priva di esiti processuali e ritenendo non verosimile la spiegazione della mancata definizione del procedimento in ragione della recente data del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che la liberazione anticipata richiede la partecipazione all’opera di rieducazione, non la sola buona condotta, e che il giudice di sorveglianza può valutare fatti anche solo denunciati, senza attendere la definizione del procedimento penale, quando siano pertinenti al trattamento rieducativo. Ha inoltre precisato che la valutazione per singoli semestri non impedisce di considerare una trasgressione, anche relativa a periodi diversi, se manifesti mancata adesione all’opera rieducativa e rifiuto della risocializzazione. Nel caso concreto, la successione e frequenza delle violazioni della detenzione domiciliare nei periodi considerati erano state motivatamente ritenute indicative di refrattarietà al percorso rieducativo e di marcata inaffidabilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Inoltre, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto.

    La valutazione del beneficio è riferita ai singoli semestri, ma una violazione può incidere anche sulla valutazione di semestri diversi quando riveli, per il suo significato, la mancata adesione al percorso rieducativo e il rifiuto della risocializzazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, che deve consistere in un’adesione pronta e attiva alle regole e agli interventi trattamentali; la mera buona condotta non è sufficiente.
  • Nel procedimento per la liberazione anticipata il giudice può valutare fatti oggetto di denuncia o comunque non ancora accertati in sede penale, senza attendere la conclusione del relativo procedimento, purché ne verifichi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
  • La valutazione della condotta per semestri non esclude che una trasgressione riferibile a un periodo diverso da quello esaminato rilevi anche per il semestre in valutazione, se la violazione manifesta mancata adesione all’opera rieducativa e rifiuto della risocializzazione.
  • Anche una condotta che non integri reato, o per la quale sia intervenuta assoluzione, può essere considerata ai fini della liberazione anticipata se risulta indicativa della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata e benefici penitenziari
RamiEsecuzione penale

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