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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23479/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena su richiesta per detenzione di hashish a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla pena concordata/applicata. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, sono deducibili solo specifici motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura proposta non rientrava tra questi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha rilevato che la doglianza sul vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, poiché i motivi consentiti sono soltanto quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesta di applicazione della pena, sulla cui sentenza opera il regime speciale di impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    la Corte richiama il rito camerale applicabile al ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi limitati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90

    norma incriminatrice per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, qui riferita all'hashish

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90

    circostanza aggravante richiamata nella contestazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alla condanna alla sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili in cassazione soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è deducibile, contro il patteggiamento, un mero vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio quando la doglianza non si traduca in una delle specifiche violazioni consentite dalla legge.
  • La sentenza di patteggiamento non può essere impugnata per contestare genericamente la congruità o la motivazione della pena, salvo che si deduca l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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