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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30588/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Brescia che ha annullato l'ordinanza del GIP del 29/08/2024 applicativa della custodia cautelare in carcere per difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p., sostenendo che la pericolosità e l'elevato grado organizzativo dell'associazione (capeggiata dai fratelli Farraku) impongano la sussistenza di esigenze cautelari attuali per i membri, e contestando in particolare la valutazione del Tribunale circa l'allontanamento/non attualità degli odierni indagati (soprattutto Domi) e il rilievo attribuito al "tempo silente" e alla marginalità del ruolo di Podja.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto una disamina individualizzata delle esigenze cautelari per ciascun indagato, valorizzando elementi probatori concreti (per Domi: allontanamento dal gruppo dal 2020, marginalizzazione, errori di gestione, precedente misura cautelare poi revocata e tempo trascorso senza fatti recenti; per Podja: ruolo episodico e fungibile, limitati atti di messa a disposizione di un garage e denaro, profilo di personalità non preoccupante e tempo "silente"). La Cassazione ha osservato che gli elementi richiamati dal Procuratore (episodi di riciclaggio e sequestri riferiti ad altri soggetti) non sono riconducibili ai due indagati e che il ricorso si risolve in una diversa valutazione dei fatti, sindacabile in cassazione solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità, circostanza non dimostrata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti, implicata nel procedimento come reato fine contestato agli indagati

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sostanziale che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua contestazione ha determinato l'applicazione della presunzione relativa di esigenze cautelari richiamata dal Tribunale

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi per determinati reati; la Corte ha riconosciuto però che tale presunzione può essere superata da elementi concreti e individualizzati quali allontanamento, marginalità del ruolo, tempo trascorso e assenza di fatti recenti

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata dal ricorrente nel contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata denunciata una violazione specifica di legge o una manifesta illogicità della motivazione tale da rendere ammissibile il ricorso per cassazione

  • Cass. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Rv. 269884 - 01)

    Giurisprudenza richiamata sul punto dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso misure cautelari: è ammissibile solo se si denuncia violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione, non la mera diversa valutazione dei fatti

Massime di principio

  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) può essere superata da elementi concreti e individualizzati: allontanamento effettivo dal contesto criminale, marginalità del ruolo, tempo significativo trascorso senza fatti recenti e revoca di precedenti misure cautelari
  • La valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari è innanzitutto di merito e la Corte di Cassazione non riforma tale valutazione se il ricorso si limita a chiedere una diversa ponderazione dei fatti; è ammessa la cassazione solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione
  • Fatti o elementi probatori collegati ad altri soggetti dell'associazione non possono essere automaticamente riferiti agli indagati: per mantenere una misura cautelare occorre il nesso di attualità e riferibilità degli elementi di pericolo all'indagato specifico
  • Il "tempo silente" (periodo lungo senza condotte recenti) costituisce un elemento significativo nella valutazione cautelare, purché valutato insieme ad altri indici di marginalità o di reale cessazione della partecipazione all'associazione
  • La mera rilevanza organizzativa o la pericolosità generale di un sodalizio non sono sufficienti, di per sé, a giustificare la custodia cautelare per un singolo indagato se mancano prove concrete della sua attuale capacità di incidere sull'attività del sodalizio

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