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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20493/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 27405/2021, sostituendo le parole "in favore della controricorrente" con "in favore dell’Erario" dopo la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura accessoria e non contenziosa.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte ammessa)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 27405/2021 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della controparte e l’aveva condannata alle spese "in favore della controricorrente". La difesa della parte vittoriosa ha chiesto la correzione materiale del dispositivo, deducendo che la parte beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato era stata effettivamente ammessa con delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e che, per effetto dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere formulata in favore dell’Erario e non della parte ammessa. Il resistente non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"

    quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio è condannata a rifondere le spese alla parte ammessa, il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato/Erario, non in favore della parte beneficiaria del patrocinio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    il dispositivo della decisione di legittimità è correggibile per errore materiale quando l’errore riguarda la statuizione accessoria sulle spese.

Massime di principio

  • Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti non deve essere formulata a suo favore ma a favore dell’Erario, secondo la disciplina speciale del gratuito patrocinio.
  • L’errore nel dispositivo che indichi come beneficiaria delle spese la parte ammessa al patrocinio, anziché lo Stato, integra un errore materiale correggibile anche con riferimento a un provvedimento della Corte di cassazione.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è accessorio e non comporta una vera soccombenza processuale sulle spese, sicché normalmente non va emessa una condanna alle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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