Cassazione Civile, Ordinanza n. 20493/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondata l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 27405/2021, sostituendo le parole "in favore della controricorrente" con "in favore dell’Erario" dopo la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura accessoria e non contenziosa.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 27405/2021 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della controparte e l’aveva condannata alle spese "in favore della controricorrente". La difesa della parte vittoriosa ha chiesto la correzione materiale del dispositivo, deducendo che la parte beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato era stata effettivamente ammessa con delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e che, per effetto dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere formulata in favore dell’Erario e non della parte ammessa. Il resistente non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
"il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"
quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio è condannata a rifondere le spese alla parte ammessa, il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato/Erario, non in favore della parte beneficiaria del patrocinio.
il dispositivo della decisione di legittimità è correggibile per errore materiale quando l’errore riguarda la statuizione accessoria sulle spese.
Massime di principio
- Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti non deve essere formulata a suo favore ma a favore dell’Erario, secondo la disciplina speciale del gratuito patrocinio.
- L’errore nel dispositivo che indichi come beneficiaria delle spese la parte ammessa al patrocinio, anziché lo Stato, integra un errore materiale correggibile anche con riferimento a un provvedimento della Corte di cassazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è accessorio e non comporta una vera soccombenza processuale sulle spese, sicché normalmente non va emessa una condanna alle spese del procedimento stesso.
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