Sentenza del 21/11/2022 n. 34204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna la revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25688/2021 che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento IRES e IRAP per il 2013. La ricorrente sostiene un vizio ex art. 395 c.p.c., n. 4: la Corte avrebbe commesso un errore percettivo (svista) nel ritenere che la C.t.r. non avesse adeguatamente motivato l'identità delle questioni tra primo e secondo grado, determinando la cassazione con rinvio per mancanza di motivazione effettiva della sentenza di appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Motivazione: l'errore lamentato non è un errore percettivo di fatto ma una valutazione giuridica/di merito (qualificazione dell'adeguatezza motivazionale della sentenza di appello), che non rientra nelle fattispecie di revocazione. La decisione richiama il principio secondo cui l'errore revocatorio è ammissibile solo se la Corte si è posta come giudice del fatto e ha operato un errore meramente percettivo, incontrovertibile negli atti, capace di mutare la valutazione processuale. Non essendo questo il caso, non si è passati all'esame rescissorio del merito originario. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito; indicazione degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ., n. 4
Disciplina la revocazione per 'errore revocatorio'; la Corte ricorda che tale rimedio è riservato agli errori meramente percettivi quando la Corte ha svolto funzione di giudice dei fatti e l'errore risulti incontrovertibile dagli atti.
Cass. Sez. Unite, n. 26022/2008
Stabilisce i criteri dell'errore revocatorio: deve trattarsi di errore meramente percettivo, documentabile dagli atti, e non di valutazione giuridica o di merito.
Cass. S.U. n. 30994/2017 e n. 8984/2018
S.U. n. 30994/2017; S.U. n. 8984/2018
Affermano che non costituiscono vizi revocatori l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione; quindi le critiche alla motivazione o alla qualificazione giuridica non sono rimediabili con la revocazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater
Rilevazione dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente, richiamata nel dispositivo per questioni di contributo giudiziale.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 è ammissibile solo per errori meramente percettivi (svisti) della Corte, quando questa abbia svolto funzione di giudice dei fatti e l'errore sia incontrovertibile dagli atti.
- Non è rimediabile in revocazione una valutazione giuridica o una critica all'adeguatezza della motivazione: errori di diritto, di interpretazione o di valutazione costituiscono motivi inammissibili per la revocazione.
- Se si vuole impugnare carenze motivazionali o errori di qualificazione giuridica della sentenza, occorre verificare altri rimedi (es. rimedi ordinari nelle sedi e nei termini previsti) perché la revocazione non è il canale per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Per avere speranze di successo in un ricorso per revocazione bisogna documentare chiaramente, con riferimenti incontrovertibili agli atti, un errore di percezione dei fatti da parte della Corte che, se correttamente rilevato, avrebbe cambiato la decisione.
- Nelle controversie tributarie è fondamentale far emergere già nei primi gradi di giudizio e in appello la completezza della motivazione e l'identità delle questioni tra i gradi, poiché la loro rivalutazione in Cassazione tramite revocazione è fortemente limitata.
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