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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34868/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatrice)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra una società di leasing e una società utilizzatrice. A seguito del reiterato mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva invocato la clausola risolutiva espressa e chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile. Nel giudizio di merito l’utilizzatrice aveva contestato, tra l’altro, l’usurarietà del contratto, la legittimità dell’ammortamento alla francese e l’operatività della risoluzione; in appello, però, la questione poi portata in Cassazione riguarda soprattutto la legittimazione delle società intervenute quali cessionarie di crediti in blocco della banca originaria. La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, per provare la titolarità del credito in capo alle cessionarie, il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., senza esigere la produzione del contratto di cessione o altri elementi idonei a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controverso nel perimetro dei crediti ceduti. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 T.U.B.; con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova esonerando il cessionario dall’onere di dimostrare la propria legittimazione ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti motivazionali indicati. Ritiene fondati i due motivi perché la Corte d’appello ha applicato in modo scorretto l’art. 58 T.U.B. e l’art. 2697 c.c., attribuendo valore sufficiente al mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza procedere a un accertamento complessivo degli elementi idonei a provare la titolarità del credito in capo alle cessionarie. La pubblicazione dell’avviso ha valore indiziario e può concorrere alla prova, ma non esonera il soggetto che agisce dall’onere di provare la propria legittimazione sostanziale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla titolarità del credito, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Restano assorbite le ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha valore probatorio solo indiziario e non basta, da sola, a dimostrare in modo automatico la titolarità del singolo credito contestato.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio resta a carico di chi agisce; il giudice non può spostare tale onere sul debitore ceduto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge commessa dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire un elemento indiziario della cessione, ma non sostituisce la prova della titolarità del credito quando tale titolarità sia contestata.
  • Il cessionario che agisce in giudizio deve allegare e dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo elementi complessivi idonei a far ritenere che il credito azionato rientri effettivamente nella cessione in blocco.
  • La normativa speciale sulla cessione dei crediti ex art. 58 T.U.B. agevola la circolazione dei crediti, ma non consente di derogare all’onere generale della prova della titolarità del diritto azionato.
  • Se il giudice di merito ritiene sufficiente il solo avviso di cessione senza apprezzare il complesso delle risultanze di fatto, viola l’art. 2697 c.c. e la sentenza è cassabile in relazione a tale capo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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